Incidenti: sì al danno per la sosta forzata dell’auto rotta. E va rimborsata anche l’Iva anticipata per la riparazione
La sosta forzata dell’auto danneggiata in un
incidente va risarcita in via equitativa anche senza prova specifica. E
il ristoro comprende l’anticipazione dell’Iva per le riparazioni da
effettuare sul veicolo. Lo precisa 1688/10 della Cassazione.
La parte lesa del sinistro ha
diritto al risarcimento del danno da fatto illecito del responsabile:
il ristoro deve essere tale da riportare il patrimonio del danneggiato
nelle condizioni in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, al di
là degli esborsi materialmente effettuati. A far scattare la
liquidazione in via equitativa per il cosiddetto «fermo tecnico» è
sufficiente l’impossibilità di utilizzare il veicolo per tutto il tempo
necessario alle riparazioni dovute all’incidente. Non conta l’uso
effettivo cui l’auto fosse destinata: la vettura è fonte di spesa anche
quando resta bloccata in officina, pensiamo ad esempio ai costi della
tassa di circolazione e del premio assicurativo, senza dimenticare il
naturale deprezzamento cui va soggetto il bene mobile registrato. Il
risarcimento delle spese necessarie a far tornare l’auto in
circolazione comprende gli oneri accessori e conseguenziali: deve
dunque comprendere l’Iva anche se l’intervento del meccanico o del
carrozziere non è ancora avvenuto perché – è noto – l’autoriparatore
per legge deve addebitare il tributo al committente a titolo di
rivalsa. La Suprema corte condanna il danneggiante e l’assicurazione in
solido a rifondere le due voci di danno al danneggiato in base alla
consulenza tecnica d’ufficio oltre interessi e rivalutazioni.