Incidenti stradali: escluso il valore di prova legale per il Cid non compilato in tutte le sue parti
Se il Cid non risulta compilato integralmente, è escluso che abbia
valore di prova legale sulla dinamica dell’incidente. Sì al danno
morale anche in caso di presunzione di colpa. Lo precisa la sentenza
7781/10, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Il modello
per l’indennizzo diretto fa fede sulla dinamica dell’incidente fino a
prova contraria dell’assicuratore. Ma la presunzione di veridicità
scatta solo se il Cid è compilato e firmato dai due conducenti
coinvolti. Altrimenti le dichiarazioni contenute nel documento assumono
il valore di argomento di prova e devono essere valutate con tutti gli
altri elementi probatori. E ciò anche nei confronti dello stesso
confitente e non solo rispetto agli altri coobbligati solidali, per i
quali vale il principio secondo cui un fatto sfavorevole a un
condebitore non è opponibile agli altri. Se il Cid è completo, invece,
fa piena prova contro l’autore delle dichiarazioni anche quando il
confitente non è proprietario del veicolo e non risulta litisconsorte
necessario nella lite fra danneggiato, danneggiante e assicuratore.
Veniamo al concorso di colpa. Solo una doppia prova consente di
superare la presunzione: il danneggiato deve dimostrare di aver fatto
tutto il possibile per evitare l’impatto e che lo scontro è dipeso
dalla condotta colposa della controparte. Il danno morale, però, può
essere liquidato anche se manca l’accertamento positivo della colpa in
capo all’autore del danno. Il fatto che sia dichiarato il “pari e
patta” ex articolo 2054 Cc, secondo comma, può incidere sulla
liquidazione del risarcimento ma non sull’esistenza del danno ex
articolo 2059 Cc. Infine: no alla liquidazione rapida se i danni hanno
causato lesioni permanenti; sì al risarcimento equitativo per il fermo
tecnico.