Incidenti stradali: il credito sul risarcimento del danno può essere ceduto prima della liquidazione
Sorpresa: chi è stato vittima di un incidente
stradale e vanta un credito per il risarcimento dei danni può cederlo a
un terzo prima della liquidazione. Il credito risulta trasferibile
perché scaturisce da un fatto illecito come è, ad esempio, il
tamponamento automobilistico. Lo stabilisce il tribunale di Roma con la
sentenza dell’8 marzo scorso.
Il caso
E’ stata riformata la sentenza
del giudice di pace che nega la legittimazione attiva al cessionario
sul rilievo che si tratterebbe di un credito futuro. Ma anche se
quest’ipotesi fosse fondata, e per il giudice capitolino non lo è, il
negozio di trasferimento dovrebbe ritenersi consentito in base ai
principi sull’oggetto del contratto (articoli 1346 e 1348 Cc) laddove
il credito futuro risulta determinabile con riferimento a un rapporto
specifico; nel caso di specie scaturisce da un illecito precisamente
determinato come quello da circolazione stradale. Il credito del
risarcimento automobilistico è in ogni caso attuale e non futuro, tanto
che gli interessi sulle somme dovute decorrono dalla data
dell’incidente stradale e non dall’accertamento giudiziale. E se il
debito ex delicto non è riconosciuto in giudizio? Tale possibilità non
incide sulla cessione: questa forma di invalidità opera in tema di
garanzia che il cedente può prestare in base all’articolo 1266 del
codice civile e si traduce nell’obbligo di risarcire il danno al
cessionario. La responsabilità dell’incidente non è contestata:
condannati al risarcimento in solido sono il proprietario del veicolo
danneggiante e l’assicurazione. Il credito ceduto riguarda il costo
della vettura sostitutiva cui è dovuto ricorrere il danneggiato e a
incassarla è direttamente il noleggiatore, cessionario del credito. La
Suprema corte di recente ha affermato che il danno da “fermo tecnico”,
cioè la sosta forzata dell’auto rotta, è in re ipsa ma c’è chi sostiene
la necessità di prova specifica.