Incidenti sul lavoro: non perseguibile il dipendente che controlla solo l’adempimento delle misure anti-infortuni
Si fa presto a dire “delega”, almeno per la sicurezza sul lavoro. Non
rientra nel trasferimento di funzioni l’attività del dipendente che è
chiamato solo a controllare l’adempimento delle misure anti-infortuni.
E la sentenza di non luogo a procedere dopo l’udienza preliminare si
può emettere solo se risulta impossibile che il quadro probatorio possa
evolversi. Lo precisa la sentenza 11582/10, emessa dalla quarta sezione
penale della Cassazione. L’amministratore delegato della società e il
datore di lavoro individuale possono ben affidare a un terzo
l’attuazione delle misure di prevenzione. È escluso, però, che possa
rientrare nell’area della delega (e risultare perseguibile) l’attività
di chi si limita a eseguire le direttive provenienti da chi è
legittimato: si ha un vero trasferimento di funzioni solo se al
delegato sono attribuiti poteri che originariamente spettano al
delegante. E’ stata cassata con rinvio la sentenza che “salvava” due
dipendenti, operanti al livello più basso della struttura di sicurezza:
va comunque verificato se fossero o meno responsabili della prevenzione
nei cantieri navali di Monfalcone.