Incostituzionale l’art. 140 cpc in tema di notifica di atti giudiziari
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ.
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui
prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la
spedizione della raccomandata informativa, anziché con il suo
ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.
Il Tribunale di Bologna e la Corte d’Appello di Milano avevano
dubitato della legittimità della norma laddove prevede che gli effetti
della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, erano
fatti decorrere dal compimento dell’ultimo degli adempimenti
prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di
ricevimento.
Si trattava, in effetti, di una interpretazione pacifica, avallata
da precedenti della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, nonché della
stessa Corte Costituzionale.
Ma la soluzione sinora accolta è stata
rivisitata partendo da una considerazione fondamentale: individuare
nella spedizione della raccomandata il momento perfezionativo del
procedimento di notificazione ex art. 140 cpc aveva senso (in passato),
sia in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del
notificante e del destinatario, sia con riguardo all’esigenza di non
addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la
consegna della raccomandata.
Si tratta però di considerazioni ritenute non più attuali nel
sistema delle notifiche come delineato a partire dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 477 del 2002.
Risulta, infatti, ormai
presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali
sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il
momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il
notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per
il destinatario.
Con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai
sensi dell’art. 140 cpc, al fine del rispetto di un termine pendente a
carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente
consegnato all’ufficiale giudiziario, mentre le ulteriori formalità
previste possono essere eseguite anche in un momento successivo.
Su questa premessa, la Consulta confronta l’attuale disciplina in
tema di notificazioni a mezzo posta (in particolare, art. 8 legge n.
890 del 1982) con la disciplina dell’art. 140 cpc.
Viene constatata una discrasia ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
Infatti:
– nelle notificazioni a mezzo posta, la notificazione
si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego,
se anteriore;
– nella disciplina di cui all’art. 140 cpc, invece, si
dà rilievo, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti
del destinatario, alla sola spedizione della raccomandata.
Discordanza di regole non più tollerabile.
Quindi, la disposizione denunciata, così come interpretata dal
diritto vivente – per cui i termini per la tutela in giudizio del
destinatario vengono fatti decorrere da un momento anteriore alla
concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato – viola i parametri
costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi
del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai
tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una
materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del
contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di
parità.
Non solo: sussiste altresì una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile,
della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata
dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.
In conclusione, l’art. 140 cpc è costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché
con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione.