Non è legittimo l’accertamento bancario emesso nei confronti del contribuente se l’Ufficio non allega l’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (sentenza n.778/08/10), la quale ha sostanzialmente chiarito che l’autorizzazione è un atto amministrativo e come tale deve essere prodotta dall’amministrazione finanziaria al contribuente. Lo scopo dell’esibizione dell’autorizzazione è dunque quello di permettere al contribuente di avere una completa conoscenza degli atti. Diversamente, il mancato assolvimento di questo onere comporta una carente motivazione dell’avviso di accertamento e quindi la sua illegittimità poiché in violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n.212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) intitolato “chiarezza e motivazione degli atti”.
In proposito, è bene segnalare che la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire la necessità di evidenziare, nell’autorizzazione del direttore, i motivi a supporto delle indagini bancarie in quanto ciò deriva “da precise disposizioni di legge” (si veda circolare dell’Agenzia delle Entrate n.32/E del 19/10/2006).