Indagini fiscali alla velocità dell’email
di Benedetto Santacroce |
Dalla settimana prossima, l’operatività dell’archivio dei rapporti con gli operatori finanziari modificherà e semplificherà le strategie del Fisco per la realizzazione dei controlli, riducendo notevolmente i tempi di esecuzione e offrendo all’Erario uno strumento più efficace per verifiche mirate.Il primo passo si avrà entro pochi giorni: il 30 aprile, infatti, scade il primo termine per gli intermediari finanziari per segnalare all’anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti con la clientela, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale. L’obbligo, fissato dall’articolo 37 del Dl 223/06 e dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, riguarderà tutti i rapporti esistenti al 1° gennaio 2005.Le strategie operative Allo stato attuale, in assenza dell’archivio dei rapporti, l’amministrazione, per poter attivare le indagini finanziarie, è costretta a richiedere i dati potenzialmente a tutti gli intermediari, per evitare che una richiesta parziale consenta al contribuente di nascondere al Fisco alcune attività. Questo comporta che le risposte — comunque obbligatorie — siano per lo più negative, con solo aggravio dell’attività degli intermediari finanziari.In realtà, i verificatori prima di rivolgersi agli intermediari finanziari potrebbero richiedere direttamente al contribuente gli estremi identificativi dei conti. Questa possibilità è stata, di fatto, scarsamente utilizzata dagli uffici che, nella maggior parte dei casi,hanno preferito usare lo strumento della richiesta generalizzata nei confronti di tutti gli intermediari.Con l’entrata in vigore dell’archivio dei rapporti finanziari il problema dovrebbe sostanzialmente venir meno, in quanto,almeno per tutti i rapporti intestati al contribuente sarà possibile acquisire l’informazione direttamente dall’archivio. In pratica, i verificatori potranno acquisire le informazioni dall’archivio informatico e inoltreranno le richieste solo agli intermediari che hanno rapporti finanziari con gli “indagati”.Una procedura più selettiva Questa preselezione,auspicata da tutti gli intermediari che, in questi ultimi mesi, sono stati interessati da innumerevoli richieste inutili, è confermata dalle note metodologiche che l’agenzia delle Entrate ha emanato con la circolare 22/E del 19 aprile. Nelle note è affermato che la banca dati dell’archivio dei rapporti«deve essere considerata ai fini di un’attività di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini coinvolgendo almeno tendenzialmente solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti».Quindi, anche in forza della presa di posizione del Fisco, sembra plausibile pensare che, almeno in linea di massima,questa dovrebbe essere la procedura seguita dai verificatori nell’esecuzione delle indagini finanziarie.La procedura preselettiva,però, proprio come sottolinea l’agenzia delle Entrate, non soddisfa in pieno le finalità che lo strumento istruttorio deve, secondo le intenzioni del legislatore, realizzare. Questo perché l’archivio dei rapporti non contiene tutte le informazioni necessarie: sono esclusi dal monitoraggio, per esempio,tutti i rapporti non intestati, ma delegatia terzi ovvero le operazioni fuori conto realizzate dal contribuente direttamente allo sportello di una banca. Questa carenza dell’archivio, però, non deve spingere i verificatori a realizzare anche nel futuro richieste generalizzate, ma dovrebbe stimolare un’adeguata attività investigativa e di controllo sul contribuente diretta ad accertare se questi è solito realizzare con scopi di evasione quella tipologia di operazioni che coinvolge necessariamente l’attivazione di richieste generalizzate.Le garanzie per i contribuenti Il sistema prevede,in ogni caso, una serie di tutele per il contribuente. L’archivio, in primo luogo, non consente al Fisco di conoscere l’entità dei movimenti realizzati dal contribuente sui singoli strumenti finanziari di cui ha la disponibilità né tantomeno l’entità dei saldi. L’archivio si limita a monitorare: • i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche o no) intestatari; • gli elementi relativi a natura e tipologia; • la data di apertura, modifica e chiusura.Per poter ottenere dati e contenuti dei rapporti finanziari il Fisco deve attivare un’indagine finanziaria vera e propria coinvolgendo direttamente gli intermediari. I quali —e questa costituisce la prima forma di tutela dei contribuenti — devono, al momento del ricevimento della richiesta,informare immediatamente il cliente.Inoltre, sempre sul piano delle tutele individuali, l’accesso dell’amministrazione finanziaria ai dati contenuti nell’archivio non è libera. L’amministrazione può accedere all’archivio solo dopo aver iniziato un controllo nei confronti del contribuente e solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione che può essere emessa: per l’agenzia delle Entrate dal direttore centrale dell’accertamento o dal direttore regionale; per la Guardia di finanza dal Comandante regionale; per gli agenti della riscossione dai rispettivi direttori generali.L’archivio sarà accessibile anche da parte di altre autorità ( ministro dell’Interno, giudici e forze di polizia). Per queste ultime, però, l’accesso sarà possibile solo dopo che saranno siglate convenzioni tra Entrate e autorità.