Indennità di mobilità: chiarita la compatibilità con lavoro autonomo e subordinato
Con la circolare 14 aprile 2011, n. 67 l’INPS ha fornito alcune indicazioni riguardo alla compatibilità della indennità di mobilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché ulteriori precisazioni in materia di corresponsione della stessa indennità in forma anticipata in una unica soluzione ai prestatori di lavoro che si associno in cooperativa.
Le ipotesi peculiari di percezione della indennità di mobilità che l’INPS ha chiarito con la circolare in commento possono così essere riassunte:
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compatibilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa: la legge n. 223/1991 prevede la possibilità per il prestatore di lavoro che si trovi in mobilità di ottenere, previa richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione al fine di intraprendere una attività autonoma oppure associarsi in cooperativa, escludendo solo le mensilità eventualmente già godute. Secondo quanto chiarito dall’Inps, i casi di compatibilità tra svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con la percezione dell’indennità di mobilità sono i seguenti: 1) attività di lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 euro; 2) collaborazioni coordinate e continuative con reddito non superiore a 8.000 euro;
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– indennità di mobilità e lavoro subordinato: nella ipotesi in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato, gli istituti della sospensione e della decadenza dal beneficio sono regolati dalla citata legge n. 223/1991, agli articoli 8 e 9; qualora il lavoratore, durante il periodo di godimento, accetti l’offerta, a tempo determinato o parziale, dandone comunicazione tempestiva all’INPS, la prestazione viene sospesa mantenendo l’iscrizione nella lista. Le giornate di lavoro prestate non vengono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quella dei giorni complessivi di spettanza del trattamento;
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– cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa: in tali casi la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti dall’articolo 9 della legge n. 223/1991, ossia “nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria”. Nella ipotesi in cui venga superato tale limite, l’indennità sarà ridotta fino a che la somma dell’indennità con la remunerazione da lavoro non uguagli la precedente retribuzione rivalutata;
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– corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per associarsi in cooperativa: il prestatore di lavoro collocato in mobilità che abbia titolo alla percezione della indennità e che voglia occuparsi associandosi in cooperativa, ha la possibilità di chiedere, ex art. 7, comma 5, della sopra menzionata legge n. 223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione;
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– compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro: nella ipotesi di percezione di redditi per prestazione di lavoro accessorio, quindi, la prestazione di mobilità non dovrà essere ridotta e potrà essere interamente cumulata con la remunerazione da lavoro accessorio, senza che venga sospesa o ridotta. Il limite dei 3.000 euro, chiarisce l’INPS è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Circ. Inps 67 del 14/04/2011 La circolare chiarisce la cumulabilità tra assegno di mobilità e attività autonoma (contratto co.co.co.fino a 8000 euro).Per quanto riguarda i contributi previdenziali, il lavoratore in lista di mobilità deve anche aprire una posizione previdenziale per la gestione separata? Deve versare anche i contributi previdenziali del contratto co.co.co.? Questi si sommano ai contributi figurativi accreditati per la mobilità?