Indennità di turno: non spetta quando il servizio non è continuativo
Non hanno diritto all’indennità di turno i dipendenti del comune che,
pur avendo un orario articolato, lavorano in una struttura che non
offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la
domenica e durante le festività.
Questo l’importante principio
sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8254 del 7 aprile
scorso, con cui la Suprema corte ha accolto il ricorso di un comune
avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto ad alcuni
dipendenti del servizio di biblioteca il diritto all’erogazione
dell’indennità di turno.
La questione era stata sorta a seguito
della richiesta di un dipendente del pagamento della maggiorazione
della retribuzione per l’indennità disciplinata dall’art. 22 del Ccnl
del 14 settembre 2000, in quanto il proprio orario di servizio era
stato articolato in dieci ore per alcuni giorni della settimana e in
cinque ore per i restanti giorni, con conseguente articolazione
dell’orario stesso distribuito secondo turni.
La Cassazione ha
chiarito che le condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno
sono tre e devono sussistere contemporaneamente. In particolare,
l’orario del servizio deve essere di almeno 10 ore, il servizio deve
essere continuativo e non può prevedere interruzioni ed è necessaria la
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese.
Nel
caso di specie, il servizio di biblioteca non è aperto con continuità,
chiudendo la domenica e nei giorni festivi, in alcuni giorni era aperto
solo di cinque ore e i dipendenti avevano un orario di servizio
“spezzato” (8-13 e 15-19), non risultando perciò realizzate le
condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno.