Indennità di accompagnamento senza la prova del mancato ricovero dell’inabile in istituto
Per ottenere l’indennità di accompagnamento l’inabile non è tenuto a
provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto: tale
circostanza non è elemento costitutivo del diritto al beneficio, ma si
pone solo come ostacolo all’erogazione dell’assegno per il tempo in cui
l’inabile è ricoverato a carico dell’erario e non ha bisogno
dell’accompagnatore. Insomma, per il riconoscimento dell’indennità
basta solo il requisito sanitario della non deambulazione o non
autosufficienza. È quanto emerge dalla sentenza 1585/10 con cui la
Cassazione ha accolto il ricorso di una donna, invalida civile
totalmente inabile, alla quale era stata negata l’indennità di
accompagnamento in entrambi gradi di giudizio. I giudici del merito,
sia di primo che di secondo grado, infatti, avevano detto “no” al
beneficio perché la donna non aveva prodotto la certificazione di
mancato ricovero in strutture statali. Ma la sezione lavoro del
Palazzaccio ha ribaltato il verdetto ed ha così dato ragione alla
ricorrente che sosteneva la tesi secondo cui «la fattispecie
costitutiva del diritto all’indennità di accompagnamento è integrata
esclusivamente dal requisito sanitario di cui all’articolo 1 legge
18/1980, mentre il ricovero si pone come elemento ostativo non già al
riconoscimento del diritto, ma soltanto all’erogazione dell’indennità
per il tempo in cui lo stesso ricorra nei termini legislativamente
previsti».