Indennità di esproprio non più condizionata alla dichiarazione ICI
In tema di espropriazione l’indennità deve essere sempre proporzionata anche nella ipotesi di omissione dell’ICI.
Così la Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 338.
Con tale decisione i giudici si sono pronunciati sulla questione di
legittimità sollevata dalle Sezioni Unite civili di Cassazione relativa
alla disposizione dell’articolo 16, al comma primo, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 (concernente “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”)
nella parte in cui non impone la riduzione della indennità di
espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all’obbligo di
dichiarazione o di denuncia per le variazioni ICI, prevedendo, quindi,
che l’indennizzo per i proprietari espropriati di tali aree non possa
superare il valore ICI dichiarato dagli stessi.
Nell’interpretazione vigente sin’ora, tale disposizione condizionava la
quantificazione della indennità all’originario comportamento tenuto (a
fini tributari) dall’espropriato, poiché, in assenza di dichiarazione
ICI o per indicazione di un valore irrisorio, la relativa indennità si
sarebbe potuta azzerare per carenza del valore di riferimento.
Con la decisione in commento, la Consulta
ha precisato che il sopra menzionato articolo 16, d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 è incompatibile con la tutela minima del diritto di
proprietà, poiché non contempla alcun meccanismo che, nel caso di omessa
dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale
elisione di tale indennità, garantendo, in ogni caso, un ragionevole
rapporto tra valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della
indennità.
Rimane ferma la discrezionalità del legislatore di stabilire sanzioni
che, eventualmente, possano incidere anche sulla indennità di
espropriazione, purchè non realizzino una sostanziale confisca del bene,
con il sacrificio illegittimo del diritto di proprietà all’esclusivo
interesse finanziario leso dal contribuente.
Tutto ciò tenendo in debita considerazione la differenza di
procedimenti e di garanzie che sovrintendono all’accertamento tributario
ed alle relative sanzioni, già autonomamente previste dal già citato
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.