Indennità di prepensionamento: legittima l’inclusione delle giornate di festività nella base di calcolo
Con sentenza del 12/3 – 28/3/08 la Corte d’appello di Caltanisetta – sezione lavoro ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Ente Minerario Siciliano in liquidazione spa avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo, con la quale era stata accolta la domanda di C.C. diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento, ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6, attraverso l’inclusione nella base di calcolo della stessa dell’indennità per festività relativa al mese di riferimento prescelto (novembre 1984), e, per l’effetto, ha condannato l’appellante alle spese del grado. A fondamento della decisione di rigetto la Corte territoriale ha spiegato che la successione nei rapporti sostanziali controversi e nel relativo contenzioso da parte della società Resais s.p.a. non incideva sulla permanente legittimazione passiva dell’Ente minerario in liquidazione e dell’Assessorato Regionale all’Industria, nè imponeva necessariamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrata, trattandosi di successione ex lege, per cui il rapporto proseguiva tra le parti originarie; inoltre, la retribuzione spettante al lavoratore per le festività in cui non era stata svolta la prestazione lavorativa era cosa ben diversa dal compenso per lavoro festivo, in quanto entrava a far parte della normale vicenda lavorativa e non poteva non essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento, una volta acquisita la prova che nel mese di riferimento prescelto il lavoratore aveva percepito, come nella fattispecie, un compenso per festività.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’E.M.S. in liquidazione, che affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.
Resistono con controricorso il C. e l’Assessorato all’Industria della Regione siciliana; quest’ultimo propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi di censura dolendosi della mancata instaurazione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio d’appello.
L’Ente minerario siciliano ed il C. depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..