Indennità piena per il lavoratore licenziato durante il congedo parentale
L’indennità di licenziamento per un lavoratore a tempo pieno che sia
licenziato durante un congedo parentale a tempo parziale si calcola
sulla base della sua retribuzione a tempo pieno. Una riduzione dei
diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo
parentale potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo
stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori,
quelli che si trovino in una situazione di congedo parentale. Lo ha
stabilito la Cgce con la sentenza 22 ottobre 2009 nella causa C-116/08.
La Corte sottolinea che mentre fruisce di un congedo parentale a tempo
parziale, un lavoratore assunto nel contesto di un contratto di lavoro
a tempo pieno non svolge lo stesso numero di ore di lavoro di un
lavoratore attivo in regime di tempo pieno. Tuttavia, tale circostanza
non significa che l’uno e l’altro si trovino in una situazione
differente rispetto al contratto di lavoro iniziale. Infatti, in forza
della normativa belga, mentre fruisce di un congedo parentale a tempo
parziale, il lavoratore assunto in regime di tempo pieno continua a
maturare nell’impresa un’anzianità, che è presa in considerazione ai
fini del calcolo del termine di preavviso previsto dalla legge in caso
di licenziamento, come se non avesse ridotto le sue prestazioni.
Inoltre il lavoratore a tempo pieno percepisce, durante il congedo
parentale a tempo parziale, oltre alla retribuzione attinente alle
prestazioni lavorative che continua a svolgere, un assegno forfettario,
versato Ufficio di collocamento nazionale, inteso a compensare la
riduzione della retribuzione.