Indennizzabile l’errato o incompleto inserimento nell’elenco telefonico
Come ha stabilito il Giudice di pace di Bari (sentenza n. 801/10), il
mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico (avvenuto con la
semplice dizione “studio”) determina un vero e proprio inadempimento
contrattuale. Pertanto, le due mensilità del canone, previste dall’art.
28 delle Condizioni generali di abbonamento, costituiscono un
indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre
l’affermazione che la Telecom Italia non é responsabile di eventuali
errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili
significa che se sussiste, come nel caso di specie, la responsabilità
comporta a mente dell’art. 1218 c.c. l’obbligo di risarcire il danno,
che é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo
preciso ammontare, vertendosi in tema di prova negativa, può essere
liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 c.c.).