Indennizzo da ipoteca temeraria
Si tratta di un meccanismo, quello dell’articolo 96, terzo comma, che vuole scoraggiare chi promuove (o resiste in) cause del tutto infondate e solo per motivi ostruzionistici. Il conto può diventare molto salato e l’avvocato deve avvisare il cliente di questo fortissimo rischio. Il rischio cioè di pagare una penale a discrezione del giudice.
Come è capitato a carico di Gerit Equitalia che ha iscritto una ipoteca illegittima per due motivi: perché il credito garantito era importo inferiore agli 8 mila euro, previsti come importo minimo per gravare gli immobili; e soprattutto perché la cartella, relativa al credito garantito, era stata prima sospesa e poi annullata in un separato giudizio. Nonostante ciò Gerit Equitalia, chiamata in giudizio dall’interessato per l’annullamento dell’ipoteca, non ha riconosciuto le legittime pretese del cittadino e ha resistito in giudizio. E il conto del giudice è stato molto pesante: 5 mila euro di spese processuali ma, soprattutto, di 25 mila euro a titolo di indennizzo.
Le spese di soccombenza trovano giustificazione appunto nella sconfitta in giudizio.
L’indennizzo, ben più rilevante, trova una giustificazione nei poteri attribuiti al giudice dal citato articolo 96, terzo comma.
Nel caso specifico il tribunale ha quantificato un importo così alto per una serie di motivi.
In primo luogo il giudice ha valutato il dolo della parte: Gerit Equitalia, essendo parte costituita della causa, nella quale il giudice di aveva sospeso l’esecutorietà della cartella, non poteva non sapere che non doveva assolutamente iscrivere ipoteca e se lo ha fatto, allora la condotta tenuta è stata volontariamente arbitraria.
In secondo luogo il giudice ha valutato la qualità del responsabile,: un ente di notevoli dimensioni cui la legge concede grandi poteri, da esercitarsi, proprio per questo, con un senso di responsabilità, di prudenza ed equilibrio.
In terzo luogo la sentenza dà peso agli effetti dell’ipoteca: un vincolo assai invasivo e penalizzante per chi lo subisce, sia dal punto di vista oggettivo (sulla commerciabilità del bene, sulla possibilità di ottenere mutui e finanziamenti) e sia dal punto di vista soggettivo, per lo stress, l’agitazione, la preoccupazione per le gravi conseguenze, la vergogna patiti dal soggetto proprietario del bene ipotecato.
Attenzione, tuttavia, a non confondere l’indennizzo in base all’articolo 96 del codice di procedura civile con un risarcimento del danno non patrimoniale: si tratta appunto di un indennizzo o, sotto altra ottica, di una punizione per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, posta a carico della parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo.
Così anche se la parte non prova di avere subito un danno (patrimoniale o non patrimoniale) il giudice può condannare ugualmente a indennizzare.
Nel caso specifico il tribunale ha anche considerato la forza e il potere economico del responsabile. L’indennizzo deve essere un deterrente e deve essere adeguato alla capacità economica.
Inoltre va valutata la condotta processuale: nel caso in questione Gerit, si legge nella sentenza, non ha manifestato alcuna resipiscenza, ha esposto argomenti errati. Naturalmente quel che è valso per Gerit Equitalia può essere riportato a ciascun giudizio che si celebra nelle aule di giustizia. Le parti e i loro avvocati devon ponderare bene il rischio processuale, anche alla luce dell’articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile.
A differenza della ipotesi tradizionale, in cui la sconfitta trascina con sé l’obbligo di pagare l’avvocato dell’avversario vittorioso, nell’ipotesi dell’articolo 96, terzo comma, il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente. Inoltre l’ammontare della somma, come si legge ancora nella pronuncia in commento, è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità: è il giudice che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, deve tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa.
Inoltre il citato terzo comma dell’articolo 96, introdotto dalla legge 69/2009, ha esonerato chi subisce la lite temeraria dall’obbligo di allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento: tutto è nella decisione del giudice, che può agire d’ufficio.
Ipoteca nonostante .. .. il debito fosse inferiore agli 8.000 €. Ho seguito Rai3 ed i rappresentanti Gerit (quando lo stato si fa usuraio) hanno espresso che prima di febbraio 2010 potevano farlo! mia moglie per un debito di 4900 (inps e ici) si è vista ipotecare la casa natia, con il risultato che il debito è stato pagato ma lei ne ha subito un trauma ed è, oramai, da un anno e mezzo in cura psichiatrica. Abbiamo chiuso 2 negozi a seguito della crisi e della voracità della Gerit. Un avvocato? la giustizia è come la ferrari …. non me la posso permettere.