Indennizzo, la prescrizione decorre dalla lettera con cui la Compagnia nega l’operatività della polizza
Assicurazione contro i danni: se la Compagnia assicurativa ha negato
l’operatività della polizza in una missiva inviata all’assicurato è da
tale data che decorre, per quest’ultimo, il termine entro il quale può
far valere il suo diritto all’indennizzo. Lo ha chiarito la Cassazione
nella sentenza 6479/10 con cui ha accolto il ricorso di una donna alla
quale l’Assicurazione aveva rifiutato il pagamento per i danni da
infiltrazione subiti dal suo immobile in quanto il diritto
all’indennità era caduto in prescrizione. Nel ribaltare il verdetto
d’appello, infatti, la Suprema corte ha rilevato che dai fatti in causa
era emerso che, mentre si era in attesa di conoscere la valutazione del
danno da parte dell’arbitro nominato dalla Compagnia, con missiva la
stessa società comunicava all’assicurata che «alla luce dell’elaborato
peritale» il danno non era indennizzabile perché non rientrava nelle
garanzie prestate dal contratto. Insomma, con la lettera la Compagnia
aveva contestato l’operatività della polizza e, quindi, è questa la
data che bisogna tener presente ai fini della prescrizione del diritto
al risarcimento. Sull’argomento, infatti, l’indirizzo giurisprudenziale
di legittimità ha affermato che «salvo che l’assicuratore abbia
contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto
dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto
stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del
fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una
perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento
della conclusione di tale procedura».