Indicazione del C.F. nel contributo all’Autorità
E’ illegittima l’esclusione dalla gara di un impresa che ha
erroneamente indicato il codice fiscale di un’altra società sul
contributo dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Così ha stabilito la sentenza del Consiglio di Stato, 17 febbraio 2010 n. 918.
Nel
caso in esame, relativo ad una gara per l’affidamento dei lavori di
sistemazione e potenziamento di alcune frazioni di una cittadina
valdostana, i giudici di Palazzo Spada hanno sancito che l’impresa
fosse stata illegittimamente esclusa in quanto nessuna disposizione
della lex specilis imponeva “l’esclusione per erronea indicazione del
codice fiscale: tale esclusione è invece prevista, dalla medesima
disposizione, per la diversa ipotesi dell’omesso pagamento del
contributo e della “mancata o errata indicazione del CIG”.
Ogniqualvolta
esista la prova dell’adempimento del versamento del contributo, quindi,
non può configurarsi alcun tipo di comportamento punibile con
l’esclusione dalla gara, ma tutt’al più potrà essere disposta
un’integrazione documentale.
Qui il pagamento è riconducibile
all’impresa, essendo stato correttamente indicato il CIG, e
appartenendo il codice fiscale indicato alla ditta controllante al 100%
della ricorrente,“tenuto conto altresì che gli operatori economici sono
tenuti a versare all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici il
prescritto contributo (che varia in relazione all’importo posto a base
di gara) con riferimento alla singola gara o addirittura al singolo
lotto della gara cui partecipano, secondo le prescrizioni della
Autorità di vigilanza (V. deliberazione del 24 gennaio 2008 e 1° marzo
2009).”
L’Avcp è intervenuta sul tema in più occasioni, con le
deliberazioni n.267/2007 e 115/2008, ed ha sancito che “l’erronea
indicazione del codice fiscale non è causa di esclusione dell’impresa
dalla gara, essendo requisito di partecipazione alle gare unicamente la
dimostrazione del pagamento del prescritto contributo”.
La stessa
Autorità ha dichiarato che l’esclusione non si estende neanche alle
ipotesi in cui l’impresa abbia indicato in modo errato il CIG, ovvero
abbia omesso di indicarlo nella causa di versamento, essendo possibile
in tal caso procedere all’integrazione documentale (parere 34 del 31
gennaio 2008).
In conclusione, può affermarsi che l’eccessiva
rigidità della stazione appaltante nel valutare l’esclusione dei
concorrenti si scontra con i principi di proporzionalità, par condicio,
ragionevolezza e favor partecipationis, ovvero i baluardi posti dalla
Corte di Giustizia Europea a presidio dell’andamento delle gare, a cui
la stazione appaltante e l’amministrazione aggiudicatrice devono
uniformare la propria attività in ogni fase della procedura ad evidenza
pubblica.