Indirizzo senza numero civico: notifica non corretta
Dettagli apparentemente trascurabili, che, poi, in realtà, possono rivelarsi decisivi… Come un semplice numero civico.
A sperimentare questo rischio, in maniera diretta, è il Fisco, che esce sconfitto dallo scontro con un contribuente, e vede messa in discussione la solidità della relativa “cartella di pagamento”.
Decisiva risulta essere la valutazione della “notifica”, la cui “regolarità” è duramente contestata dal contribuente. Quest’ultimo, in particolare, “lamenta che l’atto non risultava essergli pervenuto e che, d’altronde, le carenze di notifica erano connesse sia all’originario errore omissivo dell’Ufficio, che non aveva compiutamente indicato l’indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato, dall’agente postale, quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto” per portare a termine l’operazione.
Ebbene, queste carenze sono sicuramente rilevanti, ad avviso dei giudici della Cassazione, i quali ricordano che “nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento”. Ciò comporta che “dalla sola annotazione dell’agente postale, riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto espletamento di tutte le formalità prescritte”.
Logico il riferimento, in questo caso, alla mancata indicazione del “luogo di immissione dell’avviso”, proprio tenendo presente la carenza del numero civico come corollario dell’indirizzo del contribuente.
Conseguenze? Semplici da trarre, per i giudici della Cassazione: “la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”.
Fonte: www.fiscoediritto.it