Inesistente la notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento
La V sezione civile della Cassazione, con la sentenza 7 dicembre
2011, n. 26352, torna sull’argomento della notifica a mezzo posta
eseguita mediante l’invio di una raccomandata e sul valore giuridico del
relativo avviso. La vertenza che ha dato origine al ricorso riguardava
l’impugnazione di un avviso di accertamento concernente il reddito di
partecipazione di un contribuente in società di capitali.
La Commissione adita in primo grado accoglieva il ricorso.
L’amministrazione proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile
poiché la notifica era avvenuta oltre il termine prescritto. Pertanto
l’amministrazione propone ricorso per cassazione.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso per vizio di inesistenza della
notifica, la Corte torna a ribadire il proprio consolidato orientamento
(Cass. n. 13639 del 2010): la notifica a mezzo del servizio postale non
si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la
consegna del relativo plico al soggetto destinatario. “L’avviso di
ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento
idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia
l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita”.
Da ciò discende che ove siffatto mezzo sia stato adottato per la
notifica del ricorso per cassazione, l’omessa produzione dell’avviso di
ricevimento implica non la semplice nullità, bensì l’inesistenza della
notificazione, nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
stesso.