Inesistenti le notifiche tributarie senza il ricevimento della raccomandata informativa
L’attuale crisi economica spinge anche l’Agenzia delle Entrate a premere sull’acceleratore per incrementare le entrate fiscali. L’aumento del carico di lavoro, tuttavia, porta spesso con sé il rischio della commissione di errori che in materia fiscale si traducono in violazioni di diritti fondamentali dei contribuenti.
Come noto, ai sensi dell’art. 6, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) uno dei principali diritti del contribuente è quello della piena conoscibilità e conoscenza degli atti fiscali a loro indirizzati, conoscenza che viene garantita attraverso quel complesso di norme che disciplinano le notifiche tributarie.
Caso di particolare delicatezza è quello in cui l’atto non viene consegnato al destinatario, temporaneamente assente, ma a un soggetto diverso oppure depositato all’ufficio postale ovvero in Comune.
Su tali fatti si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 11993/2011 ha chiarito un principio di fondamentale importanza su cui è bene attirare l’attenzione del lettore.
La menzionata sentenza della Corte di Cassazione ha portato il principio della Consulta a una logica conseguenza: se la raccomandata informativa non viene ricevuta o, comunque, non giunge al domicilio del destinatario dell’atto tributario, non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio.
Infatti, “ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è necessario che il notificante comprovi l’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell’effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza)[…]. Non è, infatti, più sufficiente a tal fine […] la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno”.
La violazione del richiamato principio è di tale gravità che la notifica non è considerata soltanto nulla ma, addirittura, inesistente con la conseguenza che la pretesa dell’Erario non può considerarsi legittimamente avanzata.