Infedeltà e addebito della separazione
In assenza di ulteriori elementi di prova sul nesso di causalità
esistente tra la fine del matrimonio e l’infedeltà la separazione può
essere addebitata al coniuge adulterino per il solo fatto di aver
intrattenuto una relazione extraconiugale?
Il quesito:
- In assenza di ulteriori elementi di prova sul nesso di
causalità esistente tra la fine del matrimonio e l’infedeltà la
separazione può essere addebitata al coniuge adulterino per il solo
fatto di aver intrattenuto una relazione extraconiugale?
ricorso presentato nel gennaio 2000 al Tribunale di Bari, Caia
chiedeva che venisse pronunciata la separazione dal coniuge Tizio a
causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti
caratteriali dello stesso, incline a relazioni extraconiugali e ad atti
di violenza.
regolarmente costituito, chiedeva a sua volta l’addebito della
separazione alla moglie, stante il fatto che quest’ultima in passato
aveva avuto una relazione extraconiugale con un ventenne seguita
dall’abbandono della casa coniugale, fatto che aveva determinato il
fallimento del matrimonio.
Tribunale di Bari dichiarava la separazione con addebito a Caia,
affidando alla stessa la figlia minore e ponendo a carico di Tizio un
contributo per il solo mantenimento della bambina.
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, precisando che,
se rispondeva al vero il fatto che dopo la relazione extraconiugale da
lei intrattenuta per un periodo i due coniugi avevano abitato in case
separate, era anche altrettanto vero che nel 1998 vi era stata una
ripresa della convivenza dopo la quale non vi era stati altri fatti a
lei addebitabili. Chiedeva pertanto che le venisse attribuito un
assegno mantenimento non disponendo di adeguati mezzi economici.
Corte territoriale in riforma della precedente statuizione, escludeva
l’addebito a carico di Caia riconoscendole un assegno di mantenimento
pari ad euro 200,00 mensili.
ricorreva allora in Cassazione lamentando che impropriamente il
Giudice d’Appello non avesse ritenuto provato il nesso tra la relazione
extraconiugale di Caia e la crisi del matrimonio in assenza di altri
elementi, stante il fatto che l’infedeltà rappresenta ex se causa di
addebito.
151 del codice civile stabilisce che il giudice, nel pronunciare
sentenza di separazione, nel caso ne sia fatta apposita richiesta,
indica il coniuge a cui la stessa sia addebitabile per aver violato i
doveri che derivano dal matrimonio, tra cui, secondo quanto indicato
nell’art. 143, il dovere di fedeltà.
sentenza in commento la Corte di Cassazione, investita del ricorso, è
stata chiamata essenzialmente a rispondere al seguente quesito:
- la
relazione extraconiugale tenuta da uno dei due coniuge è di per sé
sola sufficiente ad addebitare la separazione al coniuge adultero o è
comunque necessario valutare la sussistenza in concreto del nesso di
causalità tra l’infedeltà e la fine del matrimonio?
La normativa Codice civile Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal
matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Art. 151. Separazione giudiziale.
La
separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. |
è vero che una relazione extraconiugale di regola si presume come
causa efficiente di una situazione di intollerabilità della convivenza,
rappresentando violazione particolarmente grave degli obblighi
derivanti dal matrimonio, è comunque necessario sempre valutare in
concreto l’efficienza causale che questa ha avuto nel determinare i
coniugi alla separazione. Certamente tale efficienza causale dovrà
escludersi quando l’adulterio si inserisca in un menage familiare già
gravemente compromesso, ovvero, come nel caso di specie, nel caso in
cui esso sia stato poi successivamente superato dagli stessi coniugi
con la ripresa di una serena vita famigliare. In tali ipotesi non potrà
certamente considerarsi addebitabile la separazione al coniuge
adultero, se non ricorrono altri fatti lesivi dei doveri matrimoniali.