All’accertamento delle violazioni alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, commesse
dagli Stati, presiede la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il Protocollo
n. 11 firmato a Strasburgo l’11.5.1994,
aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950,
prevede una radicale riforma della procedura contenziosa davanti agli organi
giurisdizionali del Consiglio d’Europa, con la soppressione della Commissione
Europea dei Diritti dell’Uomo e con la facoltà del ricorso individuale
diretto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tale riforma è entrata in
vigore il primo novembre 1998(novantotto). Con la nuova procedura
il ricorso individuale (scritto in lingua italiana) deve essere
inviato per posta raccomandata al seguente INDIRIZZO: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
presso il Consiglio d’Europa, 67075- STRASBOURG-CEDEX – FRANCIA. (telefono 0033388 412018, telefax 0033388 412730, sito
INTERNET http://www.echr.coe.in
).
Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo può essere
presentato da una persona fisica o giuridica che sia stata
parte (attrice o convenuta o imputata) in una controversia davanti ai giudici
nazionali (civili, penali o amministrativi) e solo dopo che siano esauriti
tutti i possibili rimedi giurisdizionali davanti agli stessi giudici
nazionali, cioè di regola fino alla sentenza definitiva in Cassazione e,
comunque, non oltre il termine perentorio
di sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione di tale
sentenza.
Nel ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo vanno
indicate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del
4.11.1950 che si pretendono violate da parte dello
Stato italiano, poiché solo quest’ultimo assume il
ruolo di controparte nella procedura europea, anche se davanti ai giudici
nazionali la causa si era celebrata in contraddittorio con altri soggetti
privati o pubblici.
Il ricorso non va notificato allo Stato italiano poiché a ciò provvederà la cancelleria della
Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, che indicherà al ricorrente le successive regole di procedura,
fissando i termini per l’invio di ulteriori memorie difensive scritte.
Tutti i rapporti con la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente
gratuita, anche in caso di rigetto del ricorso. Nella prima fase della
procedura non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma soltanto nella
fase successiva alla declaratoria di ricevibilità
del ricorso. Di regola la ricevibilità del ricorso viene dichiarata in modo definitivo da un Comitato formato
da tre giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In difetto di tale
preliminare pronuncia, la ricevibilità del ricorso , come anche la decisione di merito viene adottata da una
singola Camera formata da sette giudici .
La trattazione orale si svolge in un unica pubblica udienza, che però è fissata a
discrezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, salvo che una delle
parti ne faccia espressa richiesta; tale richiesta potrebbe, però, essere
disattesa se la stessa Corte ritenesse sufficienti le difese scritte.
A certe condizioni il ricorso può essere
deciso da una Grande Camera formata da diciassette giudici.
Se il caso, per la sua originalità presenta
“gravi questioni” circa l’interpretazione della Convenzione, oppure
per evitare possibili contrasti di giurisprudenza, la singola Camera può
deferire immediatamente l’esame del caso alla Grande Camera
. Di regola le sentenze emesse dalla singola Camera sono definitive a meno che una delle parti non richieda entro i tre mesi
successivi il riesame da parte della Grande Camera, deducendo che il caso per
la sua originalità presenta gravi questioni circa l’interpretazione della
Convenzione, oppure di carattere generale. A fronte di tale richiesta un
collegio ristretto di cinque giudici della Grande Camera valuta
l’ammissibilità dell’istanza di riesame.
Le lingue ufficiali della procedura davanti
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sono il francese e l’inglese, ma il
ricorrente può essere autorizzato a far uso della propria lingua nazionale
negli scritti difensivi, ottenendo -senza alcun suo onere- la traduzione
degli scritti avversari. In udienza davanti alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo è garantita la traduzione simultanea dell’arringa del difensore del
ricorrente che facesse uso della propria lingua
nazionale, ma egli deve essere in grado di conoscere almeno una delle due
lingue ufficiali usate nel dibattimento (francese ed inglese).
Al termine della procedura la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo emette una condanna, a carico dello Stato responsabile
della violazione dei diritti dell’uomo ed a beneficio del cittadino-vittima,
a titolo di risarcimento di quei danni che non siano stati
riconosciuti in base alla sentenza emessa dai giudici nazionali. Ad esempio,
entro tre mesi dalla condanna emessa dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, il Governo italiano provvede al pagamento, a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente del cittadino.
Per agevolare la presentazione dei ricorsi
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pubblichiamo, pertanto, i vari
formulari di ricorso per denunciare la violazione di altri
diritti garantiti dalla stessa Convenzione e dai Protocolli aggiuntivi.
Ricordando che la Repubblica Italiana
deve rendere conto dell’applicazione delle norme della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo anche agli altri 14 paesi membri dell’Unione Europea
(Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda,
Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Svezia, Finlandia, Austria), con
riferimento all’art. F.2 (delle disposizioni
comuni) del Trattato sull’Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992) ed agli artt. 6 e 7 nel testo consolidato del Trattato sull’Unione Europea
(firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997), pubblichiamo anche un formulario di
denuncia dell’eccessiva durata dei processi in
Italia, indirizzata alla Commissione delle Comunità Europee, per l’avvio di
una procedura a carico dello Stato Italiano davanti alla CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA’ EUROPEE e/o davanti al CONSIGLIO EUROPEO dell’Unione Europea.
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