Infortuni sul lavoro: il titolare dell’azienda non è responsabile se il direttore dello stabilimento ha poteri di prevenzione anti-infortuni
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
4106 del 3 febbraio 2011, ha stabilito che il titolare dell’azienda,
che operi in più sedi, non è responsabile dell’infortunio occorso ad un
proprio dipendende qualora il direttore dello stabilimento abbia i
poteri di decisione e di spesa sufficienti per evitare l’incidente.
Sarà infatti il responsabile dell’unità produttiva a risponde
penalmente nei limiti degli adempimenti prescritti dalla normativa
antinfortunistica. Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte accoglie
il ricorso di un datore di lavoro – condannato nei precedenti gradi di
giudizio per l’infortunio di un operaio caduto da una scala risultata
non sicura – affermando la distinzione tra datore di lavoro in senso
giuslavoristico e datore in senso prevenzionale, con la conseguenza che
il direttore dello stabilimento può essere qualificato come datore di
lavoro, ai fini della sicurezza, qualora gli vengano attribuiti poteri
e disponibilità finanziarie idonee ad assolvere gli obblighi di legge
in materia di sicurezza sul lavoro. I Giudici di legittimità ritengono
non necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al
direttore di stabilimento che è da ritenersi responsabile a titolo
originario e non già per delega, in quanto l’intervento per mettere in
sicurezza la scala rientrava certamente nel suo potere di spesa e
nell’autonomia di cui disponeva.