Infortunio, il concorso di colpa non esonera la responsabilità del datore di lavoro
In caso di infortunio sul lavoro l’eventuale colpa del lavoratore,
dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del
datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un
semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di
causalità. L’unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di
responsabilità – continua la Corte – è quando vengono accertati i
caratteri di “abnormità” e assoluta “inopinabilità” nel comportamento
del lavoratore.
Nel caso al vaglio della Corte, la pronuncia muove
dall’accertamento del fatto che il lavoratore, al momento
dell’infortunio, era impegnato nelle abituali attività che svolgeva
secondo le modalità consuete, eseguendo la fase di carico di un carro
agricolo; carro che era venuto a trovarsi con la parte anteriore
rialzata e con l’albero cardanico in posizione obliqua. Proprio in
conseguenza di tale posizione, si era creata una fessura ove si era
infilata la sciarpa della vittima, evento questo che aveva determinato
la morte per strangolamento del lavoratore.
Nello svolgimento di questa attività – ha accertato la Corte
territoriale – l’uso della sciarpa, che aveva provocato l’incidente,
era risultato normalmente tollerato dal datore di lavoro.
Nel caso
di specie, continua dunque la Corte, il lavoratore stava eseguendo le
ordinarie mansioni assegnategli, senza che gli fosse stata vietata
espressamente l’operazione con quelle modalità, laddove il
posizionamento in obliquo del carro era evenienza non solo possibile ma
anche probabile, per effetto delle caratteristiche costruttive del
mezzo. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere munito delle protezioni anche
per la posizione obliqua ed invece si creava una fessura che rendeva la
zona pericolosa e non completamente protetta.