Infortunio sul lavoro: i garanti per la sicurezza dei cantieri edili
In una recente pronuncia in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, la Suprema Corte fa il quadro del ruolo e della sfera di responsabilità delle diverse figure di garanti all’interno delle attività esercitate nei cantieri edili. Le considerazioni che seguono si riferiscono, comunque, alla situazione normativa esistente al momento del sinistro.
Il Decreto legislativo n. 626 del 1994 contiene il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro. Tuttavia ad esso si affiancano discipline di settore, che in parte derogano o integrano quel nucleo del sistema. Una delle discipline di settore è costituita dal Decreto legislativo 494 del 1996 relativo ai cantieri temporanei o mobili. Tale corpo normativo reca disposizioni riferite a figure tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese esecutrici dell’opera (artt. 8, 9, 20), il dirigente ed il preposto (artt. 8 e 20). Il dato di maggior rilievo è tuttavia costituito dalla individuazione di ulteriori figure di garanti: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione.
Il committente è definito (articolo 2) come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. L’individuazione di tale peculiare figura è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell’ambito delle attività lavorative. Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.
È quindi razionale che nel diverso contesto dell’attività cantieristica di cui si parla emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l’opera. Tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante. La Legge, infatti, gli attribuisce importanti obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali.
La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo. È quindi possibile che egli designi il responsabile dei lavori che viene definito (articolo 2) come il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
L’intreccio tra il richiamato art. 2 e l’art. 6 relativo alla sfera di responsabilità del committente rende chiaro che l’incarico al responsabile dei lavori può assumere diverse configurazioni: può riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza. L’esonero da responsabilità del committente è commisurato alla sfera dell’incarico conferito.
Ne discende in primo luogo che l’incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l’ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità. Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.
Il Decreto n. 494 coglie due momenti afferenti alle opere di cui si discute: quello progettuale e quello esecutivo. Ciascuno di tali ambiti implica conoscenze tecniche elevate. È quindi naturale che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, che sono espressamente individuati dall’articolo 2: si tratta delle figure del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (denominato coordinatore per la progettazione) e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera (denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4); coordinare e controllare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all’interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5). La presenza dei due coordinatori di cui si parla è obbligatoria nei cantieri con più imprese di maggiori dimensioni o con rischi più elevati (articolo 3).
Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge (articolo 3).
La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si è già fatto cenno; nonché per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (articolo 6).
Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, che può essere delegato ai coordinatori per la sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.
Tale impostazione della disciplina rende dunque chiaro che, per ciò che attiene alla sicurezza, il committente si trova in un ruolo critico – dialettico nei confronti del datore di lavoro dell’impresa esecutrice che, naturalmente, è a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.
Ciò giustifica il tenore dell’articolo 2 lettera f) che, nel definire la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice. È infatti naturale che venga esclusa la possibilità che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino. A maggior ragione è da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si è prima esposto, può essere assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Con maggiore precisione, è da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Una tale eventualità, infatti, riprodurrebbe ad un più alto livello di responsabilità, l’inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere. La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell’intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si è accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato. Ne discende che pure il coordinatore, designato dal committente, assume l’indicato ruolo critico dialettico nei confronti del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.
Alle figure cui si è sin qui fatto cenno si aggiungono le figure tradizionali del sistema prevenzionistico e quindi il soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro nell’ambito dell’impresa esecutrice delle opere; il dirigente; il preposto. Di particolare rilievo gli artt. 8 e 9 del D. lgs. n. 494 che recano disciplina assai dettagliata che, coerentemente con la complessiva configurazione del sistema, attribuisce al datore di lavoro una responsabilità primaria per ciò che attiene agli aspetti operativi dell’attività che si svolge nel cantiere. A tale fine egli redige il piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 626 del 1994; documento distinto rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui si è sopra parlato.
In tale complesso contesto, che vede l’interazione tra diversi soggetti, il Decreto legislativo n. 494 presta (prestava) speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Come si è accennato, lo stesso Decreto dettagliatamente definisce agli articoli 4 e 5 i compiti di tali figure, imponendo particolarmente, nella fase esecutiva che qui interessa, obblighi di coordinamento della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel cantiere.
La particolare attenzione al tema del coordinamento dell’azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, è altresì rimarcata nell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 494. Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nell’art. 7 del Decreto legislativo n. 626 del 1994 che pone l’obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto.
In conclusione, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall’azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.
In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all’altro rispetto all’altra (da ultimo Cass. IV, 5 giugno 2008, Rv. 24 0314). Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.