Infortunio sul lavoro, il datore è responsabile se l’iniziativa presa dal lavoratore è prevedibile
“Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti
dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,
negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore
di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell’infortunio
occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure
protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga
fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo
attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore dall’eventuale
concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare
l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo
quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da
porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria a tal fine
una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del
lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e,
con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle
modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che,
con sentenza n. 856 del 23 gennaio 2012, ha accolto il ricorso
dell’Inail avverso la decisione dei giudici di merito con cui era stata
rigettata la domanda di regresso dell’Istituto nei confronti del datore
di lavoro di un lavoratore il quale aveva subito un infortunio sul
lavoro cadendo mentre eseguiva i lavori di disarmo della carpenteria in
legno posta sulla pensilina a tetto sita al terzo piano di un edificio
in costruzione.
Nello specifico i giudici di legittimità, sottolineando che la Corte di
merito – accertato che l’avere svolto l’attività di disarmo di una
pensilina collocata in un piano alto di un edificio in costruzione aveva
costituito una iniziativa del lavoratore, non richiestagli dal datore
di lavoro che gli aveva affidato un diverso incarico – ha tratto la
conseguenza che l’infortunio che ne era derivato non poteva essere
attribuito a responsabilità del datore di lavoro, afferma che si tratta
di un’enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale
preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era
verificato l’infortunio, la possibile prevedibilità della deviazione del
lavoratore – avvenuta comunque sempre all’interno del tipo di lavoro
cui era addetto – dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo
svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di
vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all’effettiva
osservanza degli incarichi impartiti.