Ingiusta detenzione ai giovani incensurati? Cassazione: ‘Più alta l’indennità’
incensurate la Cassazione si pronuncia favorendo la maggiorazione del risarcimento. Il giudice, infatti, oltre al calcolo aritmetico deve
aggiungere anche i danni fisici
e morali patiti dal giovane incensurato.
Attraverso una sentenza destinata all’ufficio del massimario, Piazza Cavour ha confermato la decisione
della Corte d’Appello di Napoli che aveva stabilito che avesse un risarcimento di oltre 33mila euro, una ragazza universitaria incensurata che era stata messa in cella per tre giorni e era stata posta agli arresti domiciliari per altri undici.
“Posto
che quel il criterio aritmetico – hanno messo nero su bianco gli Ermellini – deve essere
tenuto presente quanto meno come dato di partenza della relativa
valutazione indennitaria ponendosi esso come dato oggettivo di equità
valutabile dal giudice, anche in riferimento alle modalità, più o meno
afflittive, della detenzione – ove il giudice intenda sensibilmente
discostarsi dalla misura dell’indennizzo in tal guisa determinabile,
deve fornire adeguata motivazioni idonea a dare contezza delle
circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e
familiare, che a quel sensibile allontanamento abbiano condotto;
motivazione che non richiede necessariamente espressioni
particolareggiate – trattandosi pur sempre di una liquidazione
indennitaria e non risarcitoria equitativa – ma che, nondimeno, deve
sufficientemente svolgersi in maniera, pur se sintetica, tuttavia tale
da consentire il controllo di legittimità sulla logicità del
convincimento espresso. Vero è, in sostanza, che la liquidazione
dell’indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via
equitativa; ma il giudice stesso, nell’esercitare in concreto tale
potere discrezionale, deve pur sempre dare adeguata e congrua contezza
della propria statuizione indicando il processo logico e valutativo
seguito e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata
ragione di tanto, il convincimento espresso non è suscettibile di
sindacato alcuno in sede di legittimità, ex art. 606.1, letta e),
c.p.p.”.