INPS: chiarimenti in materia di permessi a favore di persone con disabilità grave
L’Inps, con circolare n. 45 del 1° marzo 2011, fornisce, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. Collegato lavoro) – con la quale sono state introdotte nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave – un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992. L’Istituto, illustrando le principali novità introdotte dalla citata legge, precisa che viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave; non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore (unica eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile); non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza; il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia; viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.