Inps: istruzioni sui rimborsi della contribuzione di malattia
Con il messaggio n. 17197 del 25 ottobre 2013, l’Inps fornisce chiarimenti sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 9 maggio
2013, n. 82, relativa al rimborso della contribuzione di malattia effettuata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 dai datori di lavoro
che, in tali periodi, hanno contestualmente assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico di malattia – con conseguente
esonero dell’Inps dall’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia – in quanto a ciò obbligati in forza di norma di legge o di
disposizione del contratto collettivo, anche di diritto comune, di primo ovvero di secondo livello. Nel messaggio sono fornite
indicazioni sulle modalità di trasmissione delle istanze e della documentazione da allegare.
Si legge nel messaggio: “La contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011.
Legittimati a chiederne il rimborso sono i datori di lavoro che, in tali periodi, hanno contestualmente assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico di malattia – con conseguente esonero dell’Istituto dall’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia – in quanto a ciò obbligati in forza di norma di legge o di disposizione del contratto collettivo, anche di diritto comune, di primo ovvero secondo livello.
A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare:
- la normativa di legge, ovvero la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale l’istante ha corrisposto ai propri dipendenti un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità di malattia; copia della disposizione contrattuale dovrà essere allegata all’istanza di rimborso;
- gli importi dettagliati delle somme mensilmente versate a titolo di contribuzione di malattia ed i periodi ai quali si riferiscono i versamenti.
La domanda, corredata dagli elementi richiesti, dovrà essere veicolata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”. Le Sedi – verificata la sussistenza in capo ai richiedenti del diritto alla ripetizione dei contributi versati – provvederanno alla esatta quantificazione delle somme da rimborsare.
A tal fine, si osserva che:
- il diritto al rimborso dei contributi in argomento è soggetto al termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.;
- non sono rimborsabili i contributi di malattia per i quali il richiedente, prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, co. 1, DL n. 112/2008, sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, al relativo versamento.
Laddove nella richiesta di rimborso fossero ricompresi periodi in cui risulti che il datore di lavoro ha posto a conguaglio importi a titolo di indennità di malattia, anticipata per conto dell’Istituto, le Sedi provvederanno a non riconoscere la relativa contribuzione versata.
Per la quantificazione degli importi contributivi non rimborsabili, le Sedi – per ogni evento – prenderanno a riferimento la retribuzione lorda del mese precedente l’astensione e vi applicheranno l’aliquota pro tempore vigente“.