INPS: nuove precisazioni sul voucher baby-sitting
Nell’ambito della Riforma Fornero in relazione alla concessione alla madre lavoratrice, alla fine del periodo di congedo di maternità, per i successivi 11 mesi e in alternativa al congedo parentale, di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nei casi in cui il rapporto della beneficiaria cessi nei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato.
Per calcolare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, bisogna va considerato il 12 luglio 2013 (giorno successivo alla scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici che avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio. Invece per le madri lavoratrici il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo stesso.
In ogni caso il termine finale da considerare per la quantificazione è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato.
Se il rapporto lavorativo della madre beneficiaria viene modificato durante i mesi successivi al riconoscimento del beneficio (da full time a un part time o viceversa), il beneficio dovrà essere rideterminato in funzione di detto modifica.