INPS: obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia
L’INPS, con circolare n. 122 del 28 settembre 2011, fornisce i criteri di applicazione dell’ articolo 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111, regolante l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia. L’Istituto sottolinea che il legislatore, nonostante l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e nel perdurare del contenzioso amministrativo e giudiziario, ha ritenuto opportuno intervenire nella materia con le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 Con tale norma, d’interpretazione autentica del secondo comma dell’art. 6 della L. n. 138/1943, il legislatore ha stabilito l’esonero dal pagamento della contribuzione di malattia, in favore dei datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia consentendo, nel contempo, la definizione delle situazioni di contenzioso, amministrativo e giudiziario, ancora pendenti per gli stessi periodi. Con l’art. 18, comma 16, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del contributo di malattia, modificando il testo dell’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis con il quale si dispone che, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di malattia come stabilito dall’art. 31 della legge n. 41/1986. Quindi, a far tempo dal 1° maggio 2011, l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/86, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa.