Insidia e trabocchetto – strade vicinali pubbliche – legittimazione – risarcimento danni – responsabilità ex art. 2051 c.c. – 23.04.07
tenuto alla manutenzione delle strade vicinali utilizzate in modo
prevalente ovvero in via esclusiva dalla collettività, la cui proprietà
appartiene ancora al privato … (è) l’ente pubblico territoriale che
avendone ottenuta la consegna, esercita sulla stessa un potere di
fatto, per cui è obbligato a gestirla in modo da evitare ogni
prevedibile pericolo che possa derivare per il pubblico degli utenti …” In merito alla responsabilità in caso di insidia stradale il giudicante ha stabilito:” il
consolidato orientamento della Suprema Corte, una volta accertato il
nesso di causalità tra la caduta causata dalla buca ed i danni subiti,
non sta più al danneggiato dimostrare l’esistenza di una “insidia” –
caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del
pericolo) e soggettivi (imprevedibili) –, ma alla p.a. fornire,
eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in
suo potere affinché il danno non si verificasse”.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha emesso la seguente SENTENZA
nella
causa civile iscritta al n. 1039/C/05 avente ad oggetto “risarcimento
danni”, riservata per la decisione alla udienza del 3 aprile 2007 e
promossa da–
TIZIO
FX , rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di
citazione dall’Avv. G.M. elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Teano … ; -attore-
C O N T R O -COMUNE
DI …….. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
giusta delibera di G.M. n. 97 del 23 giugno 2005 dall’avv. …, in virtù
di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, tutti
elettivamente domiciliati in ……. alla via … presso la Casa Comunale;
-convenuto-.
-CONSORZIO
DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente
atto giusta delibera del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano n.
125/05 del 12 agosto 2005 dall’avv. … , tutti elettivamente domiciliati
presso lo studio degli avv.ti …. in S. Maria C.V. alla via …; -chiamato
in causa-
-AXA
ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di citazione per
chiamata in causa notificato, dall’avv. …, presso il cui studio
elettivamente domicilia in S. Maria C.V. … ; -chiamato in garanzia- -RAS
ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di citazione per
chiamata in causa notificato, dall’avv. …, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Caserta …; -chiamato in garanzia-
All’udienza del 3 aprile 2007 i procuratori costituiti presentavano le seguenti
C O N C L U S I O N I
Il
procuratore dell’attore chiedeva accogliersi la domanda e, per
l’effetto, condannarsi i convenuti ciascuno per il proprio titolo e per
le proprie responsabilità al pagamento della somma di € 15.000,00
comprensiva di interessi, svalutazioni ed ogni altro onere accessorio,
ovvero in quella somma ritenuta equa dal Giudice, il tutto entro il
limite massimo della competenza per valore del Giudice adito, con
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.Il
procuratore del Comune di ………….. concludeva, in via principale,
rigettarsi la domanda formulata nei confronti del predetto ente locale
per difetto di legittimazione passiva, essendo invece legittimato il
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, quale ente proprietario della
strada vicinale via ….. e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea
perché infondata, con vittoria di spese, ovvero, in via gradata,
riconoscersi la colpa concorrente dell’attore, con vittoria di spese.
Il
procuratore del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano non era
presente, per cui è da ritenersi che abbia inteso riportarsi alle
conclusioni dedotte nel proprio atto introduttivo, chiedendo affermarsi
la legittimazione passiva del Comune di ………… e, conseguentemente,
rigettarsi qualsiasi domanda formulata nei confronti del predetto
Consorzio per difetto di legittimazione passiva, e, nel merito,
rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese.
Il
procuratore della compagnia Axa spa concludeva per l’accoglimento
dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di ………
ed il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di causa.Il
procuratore della compagnia Ras spa concludeva per l’accoglimento
dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano ed il rigetto della domanda attorea, con
vittoria di spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Tizio Fx
conveniva in giudizio il Comune di ………… onde ottenere il risarcimento
dei danni fisici subiti a seguito di un sinistro stradale occorsogli in
data 5 luglio 2003 alle ore 9,00 circa in tenimento di …….., mentre
percorreva in bicicletta la via …… Riferiva che, dopo aver superato
il ponte della Superstrada Caianello – Benevento in direzione
Marzanello, a causa del manto stradale danneggiato, finiva in una buca
presente sul manto stradale non visibile né prevedibile e, cadendo,
sbatteva la testa, comunque protetta dal casco, procurandosi altresì
escoriazioni varie e la frattura della clavicola, da cui erano derivati
postumi invalidanti. Riteneva, quindi, che la responsabilità del
sinistro andava addebitata all’ente pubblico tenuto ope legis ad
assicurare adeguata segnaletica e manutenzione del manto stradale.
Veniva trasmessa richiesta di risarcimento danni al Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano, all’Amministrazione Provinciale di Caserta
ed al Comune di ………, anche al fine di accertare su quale ente ricadesse
la titolarità e l’obbligo risarcitorio.
Il Consorzio di Bonifica
del Sannio Alifano comunicava che la titolarità della strada ove si era
verificato il sinistro apparteneva al Comune di ….. Essendo rimasta
senza esito la richiesta risarcitoria, conveniva davanti a questo
Giudice il Comune di ………, al fine di ottenere il ristoro di tutti i
danni subiti quantificati nella misura massima di € 2.500,00.
Si
costituiva tempestivamente il convenuto Comune di ……. a mezzo del
proprio procuratore, il quale preliminarmente eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva, asserendo che la strada ove si era
verificato il sinistro era una strada vicinale di proprietà del
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e, pertanto, chiedeva di
essere autorizzato a chiamare in causa detto Consorzio al fine di
essere mallevato da ogni obbligazione risarcitoria, nonché a chiamare
in garanzia la compagnia Axa Assicurazioni spa.
All’uopo
autorizzato, provvedeva a notificare regolarmente atto di chiamata in
causa al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano ed alla compagnia Axa
spa.
Ambedue i chiamati si costituivano tempestivamente a mezzo dei rispettivi procuratori.
Il
procuratore della compagnia Axa spa eccepiva preliminarmente il difetto
di legittimazione passiva del Comune di ……. e, nel merito,
l’infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Il
procuratore del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano eccepiva il
difetto di legittimazione passiva del Consorzio, affermando che la
strada vicinale denominata via nnnn era stata acquisita al patrimonio
del Comune di ……….., il quale, pertanto, doveva ritenersi unico
responsabile della manutenzione della strada e, pedissequamente,
responsabile per i danni derivanti a terzi dalla circolazione su detta
arteria stradale, e nel merito rigettarsi la domanda attorea,
chiedendo, comunque, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la
compagnia Ras assicurazioni spa, al fine di essere mallevato dalla
richiesta di risarcimento formulata dall’attore.
All’uopo
autorizzato, provvedeva a notificare atto di chiamata in garanzia alla
predetta compagnia assicuratrice, che si costituiva tempestivamente a
mezzo del proprio procuratore, il quale insisteva per il difetto di
legittimazione passiva del Consorzio e, nel merito, chiedeva rigettarsi
la domanda attorea. Successivamente
la causa veniva istruita attraverso le deposizioni testimoniale di
tutti i testi ammessi e presentati e l’esame di tutta la documentazione
depositata dalle parti nei rispettivi fascicoli, specie di quella
relativa al titolo di proprietà della strada.
Veniva disposta CTU
medico-legale, onde accertare la natura e l’entità dei danni fisici
riportati dall’attore a seguito del sinistro ed il loro nesso di
causalità con le modalità dedotte.All’udienza
del 3 aprile 2007 i procuratori costituiti formulavano le proprie
conclusioni, discutevano la causa e questo Giudice si riservava di
decidere in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ladomanda è proponibile, essendo tutte le parti legittimate ad agire ed
avendo, ciascuna di esse, interesse ad agire od a contraddire.
Dalla
documentazione depositata, è, altresì, provata la concreta titolarità
del rapporto dedotto in giudizio da ciascuna delle parti in causa.Osserva
questo Giudice che, per quanto attiene il valore della causa, esso
debba essere considerato entro il limite di € 2.582,28. Infatti l’art.
7 c.p.c. fissa la competenza del Giudice di Pace fino ad € 15.493,71
solo per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
stradale.
Oggetto, quindi, di tale ultima competenza è il danno
prodotto a persone o cose dal conducente di un veicolo senza guida di
rotaie, ovvero il danno prodotto dallo stesso ad altro conducente di
veicolo circolante senza guida di rotaie.
Poiché l’attore richiede
il risarcimento del danno per responsabilità dell’ente comunale dovuta
ad omessa manutenzione del tratto stradale, appare evidente che la
causa deve essere incardinata tra le fattispecie di quelle di cui al
primo comma del citato art. 7 c.p.c. entro il limite di € 2.582,28.
In
via preliminare va esaminata e decisa l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata sia dal Comune di …………. che dal
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, chiamato in causa dal
predetto Comune. Dalla
documentazione depositata in atti, è emerso che la strada vicinale
denominata via …. in tenimento di ….. fu effettivamente realizzata dal
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano con l’originaria funzione di
collegamento fra i sub-comprensori consortili in destra del fiume
Volturno. Con il decorrere del tempo tale strada è stata sempre più
utilizzata dalla collettività, in considerazione dell’attraversamento
dell’abitato della frazione Marzanello per raggiungere l’incrocio con
Pietravairano, Pietramelara e la strada statale Casilina.
L’importanza
di tale arteria per la circolazione stradale dei veicoli, visto l’uso
ormai pubblico della strada, indusse il Comune di ….. ad acquisirla al
patrimonio comunale con delibera del Commissario Straordinario del
Comune di ….. n. 54 del 1 marzo 1998.
Proprio
in virtù di tale deliberazione, il Consorzio di bonifica del Sannio
Alifano eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva,
asserendo che, essendo ormai via nnnn parte integrante del patrimonio
del Comune di ….., unico responsabile per i danni subiti da terzi a
causa della cattiva manutenzione della strada non può essere che
unicamente detto Comune
Il
Comune di ….., però, a sua volta, ha affermato che l’atto deliberativo
del Commissario Straordinario rappresentava solo una manifestazione di
volontà dell’ente, ma, in pratica, nessun effetto giuridico si era
concretizzato circa il trasferimento del titolo di proprietà, in quanto
il Consorzio non aveva dato seguito alla pratica e non aveva adottato
le deliberazioni necessarie perché la Regione Campania, unico ente
all’uopo delegato, potesse deliberare il trasferimento della proprietà
della strada.
Ai
fini della decisione, a parere di questo Giudice è necessaria
un’analisi approfondita dell’intera problematica relativa all’annosa
questione circa l’individuazione del soggetto tenuto alla manutenzione
delle strade vicinali, utilizzate in modo prevalente ovvero in via
esclusiva dalla collettività, la cui proprietà appartiene ancora al
privato costruttore, mancando una deliberazione regionale di
trasferimento del titolo, e, conseguentemente, del soggetto
responsabile ex art. 2043 e/o 2051 Codice civile per i danni derivanti
a terzi dalla circolazione su dette strade, causati dalla cattiva
manutenzione del manto stradale. Certo, nella fattispecie, se il
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano non avesse erroneamente
ritenuto che il semplice atto deliberativo del Comune di …….,
susseguente alla consegna della strada, così come certificato dalla
Regione Campania, fosse stato idoneo a produrre gli effetti giuridici
propri del trasferimento di proprietà della strada ed avesse dato
seguito alla pratica, adottando tutti i provvedimenti necessari ed
investendo la Regione Campania degli adempimenti dovuti nel caso di
specie, oggi il problema non sussisterebbe, in quanto la strada
denominata via nnnn sarebbe stata esclusivamente di proprietà del
predetto Comune.
La giurisprudenza di legittimità e di merito,
così come anche la giustizia amministrativa, si è espressa molteplici
volte sulla questione e l’indirizzo è stato del tutto unanime,
ritenendo l’ente pubblico territoriale unico legittimato in giudizio
sia attivamente che passivamente.
La Cassazione, preliminarmente,
ha ritenuto che le strade vicinali si distinguono in due categorie: le
strade vicinali private, utilizzabili solo dai proprietari frontisti e
le strade soggette al pubblico transito, che assumono la denominazione
di vicinali in senso proprio. Mentre le prime sono regolate dalle norme
del diritto privato, le seconde sono assoggettate al regime giuridico
proprio delle strade pubbliche (Cass. Civ. sez. II 26 febbraio 2004 n.
1956). Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie
vicinali pubbliche (o in senso proprio) devono sussistere i requisiti
del passaggio (esercitato jure servitutis pubblicae da una collettività
di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale),
della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il
collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un
titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico
(che può identificasi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo
immemorabile) (Cass. 2 novembre 1998, n. 10932).
A parere della
Suprema Corte, pertanto, se la strada dove è avvenuto l’incidente
appartiene al Consorzio, il Comune, avendone ottenuto la consegna,
esercita sulla stessa un potere di fatto, per cui è obbligato a
gestirla in modo da evitare ogni prevedibile pericolo che possa
derivare per il pubblico degli utenti e gli obblighi di prevenzione
derivano dalla gestione di fatto della cosa perché solo chi la
esercita, anche in mancanza di una titolarità de jure, è in grado di
predisporre tutte le cautele necessarie per prevenire ogni prevedibile
danno (Cass. Civ. sez. III 12 gennaio 1996 n. 191).
La Suprema
Corte perviene a tale conclusione in quanto, confermando un
orientamento della giurisprudenza di merito, ha ritenuto che sulla
strada consortile, qualificabile strada vicinale pubblica o in senso
proprio visto l’uso prevalente ed esclusivo per motivi di collegamento
viario e di attraversamento del centro abitato, viene a costituirsi una
servitù pubblica di cui è titolare la collettività indeterminata dei
soggetti che ne usufruiscono (Cass. Civ. 8 gennaio 1996 n. 58) e la
circostanza che la collettività si presenta di per sé priva di
un’organizzazione che ne possa esprimere la volontà, rende ragione del
fatto che il bene possa essere considerato appartenere giuridicamente
ad un ente territoriale, cui sono imputati i poteri-doveri inerenti
all’appartenenza (Cass. Civ. 13 ottobre 1980 n. 5457).
In
definitiva ritiene questo Giudice, confortato non solo dell’indirizzo
della giurisprudenza civile di legittimità e di merito, ma anche di
quello della giustizia amministrativa, che, ove la strada realizzata da
un Consorzio sia di fatto utilizzata in modo prevalente, o addirittura
esclusivo come nella fattispecie, dalla collettività, anche se non sia
stata esperita la procedura prevista per il trasferimento della
proprietà della strada dal Consorzio al Comune, fermo restando il
titolo di proprietà a favore del Consorzio, viene a determinarsi una
situazione giuridica corrispondente all’esercizio di una servitù, che
impone all’ente esponenziale della collettività che esercita l’uso
della strada vicinale di curarne la manutenzione (T.A.R. Puglia Sez.
II, 24 marzo 2004, n. 276/2004), con la conseguenza che la violazione
di tale obbligo rende il Comune responsabile dei danni causati a terzi
a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.
Va,
pertanto, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del
chiamato in causa Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e, di
conseguenza, va rigettata qualsiasi domanda formulata non solo nei
confronti del medesimo, ma anche nei confronti della compagnia Ras
assicurazioni spa, che, all’epoca dei fatti, garantiva detto ente
contro i rischi da responsabilità civile.
Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.La
considerazione circa la competenza per valore della causa, dunque,
porta anche ad escludere che il Comune convenuto possa rispondere di
responsabilità per illecito extracontrattuale da circolazione stradale
di cui all’art. 2054 c.c.
La sua responsabilità, pertanto, va ricercata in altre fattispecie di illecito. Questo
Giudice, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla
base della giurisprudenza precedente della Suprema Corte, ritiene che,
sulla scorta di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle
recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, in
tema di insidia stradale, la p.a., in qualità di custode della rete
stradale di propria competenza, è soggetta all’applicazione della c.d.
“responsabilità aggravata” prevista all’articolo 2051 c.c., anziché
alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043.
Conseguentemente,
è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in
riferimento alla diversa previsione dell’art. 2043 e quindi a nulla
rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi
della presenza dell’ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il
risarcimento non è più onerato della prova dell’elemento colposo.
Il
Comune convenuto, pertanto, sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c., a
causa di una cattiva manutenzione del tratto stradale, che avrebbe
contribuito a causare l’evento dannoso con nocumento per la persona.
Dalla testimonianza resa dal teste ammesso e presentato, la cui
deposizione è da ritenersi attendibile, vista la dovizia di particolari
narrati, è emerso che l’attore, appassionato di ciclismo, unitamente ad
altri amici, stava facendo una passeggiata nella zona. Sulla
carreggiata era presente una buca di grosse dimensioni, nella quale
finì la ruota anteriore della bicicletta attorea, provocando la caduta
del conducente e di altro ciclista che lo seguiva, con le conseguenze
dannose, che il CTU ha ritenuto compatibili con le modalità del
sinistro dedotte in giudizio. Ciò basta per imputare l’intera
responsabilità del sinistro a carico del convenuto Comune, in quanto, a
seguito dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, una
volta accertato il nesso di causalità tra la caduta causata dalla buca
ed i danni subiti, non sta più al danneggiato dimostrare l’esistenza di
una “insidia” – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non
visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita
dall’impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per
evitarlo con l’uso della normale diligenza e prudenza) –, ma alla p.a.
fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò
che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.
Il
Comune di ……… si è limitato a contestare genericamente le pretese
attoree, senza fornire alcuna prova concreta ed idonea tale da
escludere la propria responsabilità, dimostrando che l’evento si è
verificato per colpa di terzi o per caso fortuito.Ritiene pertanto questo Giudice che la domanda attorea vada accolta. Per
quanto attiene al risarcimento dei danni fisici lamentati dall’attore,
il CTU ha accertato che lo stesso, a seguito del sinistro, riportò una
frattura del terzo laterale clavicola sinistra, da cui sono residuati
esiti pregressi di frattura e limitazione funzionale scapolo – omerale
ai gradi estremi, non incidenti sulla capacità lavorativa
dell’infortunato, riconoscendo un danno biologico del 4% ed un periodo
di giorni 30 di invalidità temporanea assoluta e di giorni 20 di
temporanea al 50%. Ritiene questo Giudice di poter condividere le
conclusioni ci è pervenuto il CTU, facendole proprie.
La natura
delle lesioni porta ad escludere che i danni riportati a seguito del
sinistro possano avere una concreta incidenza negativa sulla futura
capacità di lavoro e di guadagno dell’infortunato, comportando, quindi,
un danno da lucro cessante.
Le lesioni subite dall’attore,
pertanto, assumono rilievo e vanno risarcite solo come danno alla
salute o biologico. La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell’art.
5, definisce il danno biologico come la lesione all’integrità
psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale,
precisando che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla
sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
E invero, come insegna la Suprema Corte, tale danno consiste nella
menomazione anatomo-funzionale del soggetto, idonea a modificare le
preesistenti condizioni psico-fisiche e, quindi, ad incidere
negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta
articolazione ed, indipendentemente, dall’attitudine della persona a
produrre redditi.
Tale menomazione è sempre presente in ipotesi di
danno alla persona e, quindi, va risarcita ai sensi degli artt. 32
Cost. e 2043 c.c., in linea prioritaria rispetto ad altro danno (Cass.
27/6/90 n. 6536).
Tenuto conto della natura delle lesioni,
dell’età del soggetto, dell’assenza di interventi chirurgici e di tutti
gli altri elementi necessari, si ritiene di dover quantificare il danno
patito da Tizio Fx, in base ai criteri di determinazione stabiliti con
Legge n. 57 del 5 marzo 2001 aggiornati al 1 aprile 2006, in €
5.676,27, così determinate: € 2.934,61 per danno biologico, (€ 897,70 x
4 x 0.820), € 733,65 per danno morale su danno biologico (€ 2.934,61 :
4), € 1.204,80 per ITT (€ 40,16 x 30), € 401,60 per ITP al 50% (€ 20,08
x 20) ed € 401,60 per danno morale su IT (€ 1.606,40 : 4), che, tenuto
conto del limite massimo della competenza per valore del Giudice adito
ai sensi dell’art. 7 c.p.c. limita nella misura massima di € 2.532,28.Per
quanto attiene al regime delle spese, ritiene questo Giudice che, data
la difficoltà di interpretazione della materia, appare opportuno
disporre la compensazione delle spese di lite tra il Comune di …., il
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e la compagnia Ras
Assicurazioni spa.Seguono invece la soccombenza tra le altre parti.
P. Q. M.
il
Giudice di Pace di Teano, parzialmente pronunciando sulla domanda
formulata da Tizio Fx contro il Comune di …., nonchè il chiamato in
causa Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e le chiamate in
garanzia Axa spa e Ras spa, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione
reietta, così provvede:
1.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica
del Sannio Alifano e per l’effetto rigetta ogni domanda formulata nei
suoi confronti;
2.
Rigetta ogni domanda formulata nei confronti della compagnia Ras
Assicurazioni spa, in conseguenza del difetto di legittimazione passiva
del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano da essa assicurato;
3.
compensa le spese di giudizio tra il convenuto Comune di …… ed il
chiamato in causa Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e la
compagnia Ras Assicurazioni spa;
4.
Accoglie la domanda attorea formulata nei confronti del Comune di …….
e, per l’effetto, condanna la compagnia Axa Assicurazioni spa in
persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore
dell’attore della somma di € 2.532,28 a titolo di risarcimento danni
subiti a seguito del sinistro per cui è causa;
5.
Condanna la compagnia Axa Assicurazioni spa in persona del suo legale
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio a
favore dell’attore, che, sulla base degli onorari minimi della tariffa
professionale forense, liquida in € 1.533,75 di cui € 735,00 per
diritti, € 545,00 per onorari, € 160,00 per spese generali 12,50% ed €
93,75 per spese esenti, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili, con
attribuzione a favore dell’avv. G.M., dichiaratosi anticipatario;
6.
pone definitivamente a carico della Compagnia Axa Assicurazioni spa le
spese del consulente tecnico d’ufficio nella misura liquidata in €
450,00 oltre C.P. ed IVA e la condanna a rimborsare alla parte Tizio Fx
gli importi da questa anticipati;
Così deciso in Teano, addì 23 aprile 2007
Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Rosario Viggiani .