Insidia stradale e pericolo occulto: l’onere della prova a carico del danneggiato Tribunale Caltanissetta, sez. civile, sentenza 19.12.2009 n° 614
Perchè possa sussistere una responsabilità ex
art. 2043 c.c. da “insidia” in occasione di lavori di scavo e
pavimentazione della sede stradale, è necessario che il danneggiato
dimostri tanto la pericolosità oggettiva dell’insidia, quanto la sua imprevedibilità e inevitabilità
con l’uso della normale diligenza. Tanto si evince dalle motivazioni
della esaminata sentenza n. 614/2009 del Tribunale di Caltanissetta.
Il
Tribunale adito dell’impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace
di Sommatino (che aveva rigettato la domanda di risarcimento spiegata
da C.R. per lesioni riportate in occasione di una caduta da ascriversi
asseritamente a lavori di scavo e pavimentazione eseguiti dalla T.
S.p.A.), conferma in toto la sentenza del giudice di prime cure,
condividendone tanto la ricostruzione dei principi quanto l’esame delle
risultanze istruttorie.
Difatti, evidenzia il giudice
d’appello, in sede istruttoria era emerso che i lavori di
pavimentazione della sede stradale a seguito degli scavi effettuati
erano in corso da circa due mesi davanti all’abitazione della C.R. (ove
era avvenuta la caduta), che l’incidente era occorso alle 7.00 del
mattino (in condizioni di piena visibilità) e che il manto stradale era
in buona parte integro, essendo state posate piastrelle “autobloccanti”
davanti l’abitazione della C.R. ed ai lati, residuando invece una zona
visibilmente ancora non pavimentata. Conseguentemente, in relazione al
conosciuto stato dei luoghi, nonché all’età della C.R. (che avrebbe
dovuto consigliare una particolare prudenza), percorrere il tratto di
strada ancora visibilmente interessato da lavori, ha costituito una
condotta imprudente, essendo prevedibile la non definitiva
stabilizzazione delle mattonelle “autobloccanti” poste ai margini del
tratto stradale. Per costante giurisprudenza di legittimità si ha
“pericolo occulto” allorchè la situazione dei luoghi, valutata ex ante
con prognosi postuma sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile,
c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità
dell’insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b)
soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l’uso dell’ordinaria
diligenza. Pertanto, sebbene possa convenirsi sull’idoneità di una
piastrella “autobloccante”, precariamente posata, a determinare
l’evento lesivo e quindi a costituire un pericolo oggettivo, nel caso
specifico, secondo il giudice d’appello, non può ravvisarsi
l’impercettibilità soggettiva e comunque l’inevitabilità del pericolo,
stante la condotta evidentemente imprudente del danneggiato.
Peraltro
pare utile evidenziare che, nel caso affrontato, il giudice del merito
ha ritenuto di individuare il fondamento normativo della domanda
risarcitoria de qua nell’art. 2043 c.c., sebbene la giurisprudenza di
legittimità ritenga invece (a tal riguardo, cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 26.10.2009, n. 22604)
che, in caso di danni derivanti da lavori di manutenzione del manto
stradale, debba trovare applicazione l’art. 2051 c.c., con il
conseguente più favorevole regime probatorio per il danneggiato,
trattandosi di responsabilità oggettiva o, recte, di colpa presunta.
Il
Tribunale conferma la sentenza del Giudice di pace anche in ordine alla
condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado, stante il
rigetto totale della domanda, e condanna l’appellante alla rifusione
delle spese di lite in favore degli appellati.
Tribunale di Caltanissetta
Sezione Civile
Sentenza 19 dicembre 2009, n. 614
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice, dott. Alfio Gabriele Fragalà,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella
causa civile di appello iscritta al N. 67 del registro generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2006, trattenuta in decisione ex art. 281
quinquies c.p.c. all’udienza del 26.11.2009, vertente
TRA
C.R.,
nata a XXXXXXX il XXXXXXX, elettivamente domiciliata in Caltanissetta
Viale XXXXXXX, presso lo studio del procuratore, Avv. XXXXXXX, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine
dell’atto di appello
APPELLANTE
E
T.
S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Catania,
elett.te domiciliata in Caltanissetta, piazza XXXXXXX, presso lo studio
dell’Avv. XXXXXXX, rappresentata e difesa dall’Avv. XXXXXXX, come da
procura speciale estesa a margine della comparsa di risposta
SOCIETA’
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del dirigente servizio legale
Giorgio Maria Losco, corrente in Torino, via Corte d’Appello n. 11,
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Malta n. 115, presso lo
studio dell’Avv. Vania Giamporcaro, rappresentata e difesa dall’Avv.
Diego Ferraro, come da procura speciale estesa in calce alla copia
notificata dell’atto di citazione del giudizio di I° grado
APPELLATI
OGGETTO : appello avverso sentenza n.37/2005 emessa il 12-15.11.2005 dal Giudice di Pace di Sommatino
CONCLUSIONI
: all’udienza del 26.11.2009, fissata per la discussione ex art. 281
quinquies c.p.c., i difensori delle parti concludevano riportandosi
alle conclusioni formulate all’udienza del 19.06.2008 e di cui al
verbale redatto in pari data
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con
atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato C.R.
interponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe,
notificata il 6.12.2005, con la quale il giudice di prime cure aveva
rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’odierna appellante in
ordine alle lesioni riportate in occasione della caduta presso la
propria abitazione, asseritamente da ascriversi alla condotta colposa
della T. S.p.A. la quale, durante l’esecuzione di lavori di scavo,
avrebbe creato una situazione di pericolo occulto omettendo di
provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed alla stabilizzazione
della pavimentazione stradale.
Lamentava l’appellante
l’ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace erroneamente configurato i presupposti del concetto di insidia
rilevante ex art. 2043 c.c. ed erroneamente ricostruito i fatti ed i
luoghi travisando le emergenze processuali; evidenziava in particolare
come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto la
prevedibilità dell’insidia, dovendo il pericolo occulto causativo della
caduta ravvisarsi nell’apparente stabilità della mattonella
autobloccante, ceduta improvvisamente ed imprevedibilmente, non
emergendo dunque alcun deficit di diligenza rimproverabile alla C.R..
Sulla
base di tali deduzioni parte appellante insisteva perché, accertata e
dichiarata la responsabilità della T. S.p.A. nella causazione del
sinistro per cui è causa, si procedesse alla determinazione del danno
biologico residuato alla C.R. a mezzo di apposita CTU medico legale,
con condanna delle appellate alla rifusione delle spese del doppio
grado, ovvero, in subordine, con la compensazione delle spese di 1°
grado.
Si costituivano gli appellati in epigrafe, i quali resistevano al gravame chiedendone il rigetto.
L’appello è infondato e va respinto per quanto di ragione.
Diversamente
da quanto prospettato dalla difesa dell’appellante con l’atto di
appello, la decisione dell’Onorario, oltre ad essere pienamente
condivisibile da parte del Tribunale, è da ritenersi frutto di una
corretta ricostruzione dei principi giuridici che governano la materia,
di attento esame delle emergenze probatorie e di compiuta valutazione
di tutti gli elementi sottoposti all’attenzione del giudicante.
All’esito
del giudizio di primo grado, infatti, l’assunto di parte attrice non
aveva trovato serio ed inequivoco riscontro in ordine alla illiceità
del comportamento ascritto alla T. S.p.A..
Nella prospettazione di parte attrice, tale illiceità risiederebbe nell’aver
colposamente creato una situazione di occulto pericolo in occasione dei
lavori di metanizzazione ad essa commissionati e della conseguente
ripavimentazione della sede stradale, realizzata mediante la posa di
mattonelle autobloccanti solo apparentemente stabili ed il cui
improvviso ed imprevedibile cedimento avrebbe causato la caduta della
C.R..
Orbene, va premesso in punto di diritto che per la
costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto”
allorchè la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi
postuma, sia : a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d.
pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità
dell’insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b)
soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l’uso dell’ordinaria
diligenza (ordinaria diligenza il cui obbligo di osservanza, è bene
precisare, non è eluso dall’alterità della cosa fonte di danno).
Va
inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in
senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo
riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di
attenzione e cautela esigibile dalla persona.
Nel caso in esame,
mentre può convenirsi sulla oggettività del pericolo, attesa l’idoneità
della mattonella precariamente posata a determinare l’evento lesivo,
non si ravvisa il requisito della impercettibilità soggettiva ed
inevitabilità del pericolo stesso.
Infatti, dalle risultanze
istruttorie è inconfutabilmente emerso che i lavori di ripavimentazione
della sede stradale conseguenti allo scavo per la metanizzazione erano
in orso in via XXXXX in XXXXX da circa due mesi, davanti all’abitazione
dell’appellante; che l’incidente è occorso verso le 7.00 del mattino,
con condizioni atmosferiche di piena visibilità; che, contrariamente a
quanto affermato dal teste XXXXX, genero della C.R., il manto stradale
era per buona parte integro, essendo stati posati gli autobloccanti
davanti l’abitazione dell’attrice ed ai lati, mentre residuava una zona
visibilmente ancora non pavimentata, priva di piastrelle autobloccanti
(v. foto allegate al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Sulla
scorta di tali elementi deve ritenersi che l’evento dannoso per cui è
causa sia imputabile esclusivamente all’imprudenza dell’attrice, posto
che, da un lato, lo stato dei luoghi – conosciuto e pienamente
percettibile – consentiva di rappresentarsi il pericolo insito nel
percorrere il tratto di strada ancora interessato dai lavori di
pavimentazione, essendo prevedibile la non definitiva stabilizzazione
delle mattonelle poste ai margini dello stesso, dall’altro lato, che
l’esistenza di tratti regolarmente pavimentati doveva suggerire
all’appellante, tenuto conto anche dell’età della C.R., di percorrere
tali tratti per raggiungere la propria abitazione, evitando così il
percorso ancora visibilmente interessato ai lavori.
L’uso
dell’ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e
dell’età dell’appellante che doveva consigliare una condotta di
particolare prudenza, avrebbe in definitiva consentito all’appellante
di prevedere la fonte di pericolo insita nella mattonella su cui è
effettivamente caduta, evitandola mediante il transito, possibile, sul
diverso tratto di strada compiutamente pavimentato che conduceva alla
sua abitazione.
Dovendo dunque ascriversi esclusivamente alla
condotta imprudente dell’appellante il sinistro per cui è causa,
l’appello deve essere respinto.
Il motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado è infondato.
Il
giudice di prime cure, infatti, applicando i principi della soccombenza
e della causalità che governano il regime delle spese di giudizio ed
escludendo in ragione del totale rigetto della domanda la sussistenza
di giusti motivi di compensazione, ha correttamente posto a carico
della C.R. le spese sostenute in primo grado dagli odierni appellati.
Parte
appellante è risultata infatti soccombente in primo grado rispetto alla
domanda spiegata nei confronti di T. S.p.A., la quale aveva
legittimamente chiamato in causa
Mutua di Assicurazioni s.p.a. per essere manlevata dalle conseguenze
pregiudizievoli di un eventuale accoglimento della domanda
risarcitoria, e le cui spese di lite devono essere poste a carico della
parte soccombente che ha dato causa alla legittima chiamata in giudizio.
Il
rigetto dell’appello comporta, alla luce del principio della
soccombenza, la condanna di pare appellante alla rifusione delle spese
del grado nei confronti delle appellate, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il
Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– rigetta l’appello;
–
condanna l’appellante C.R. alla rifusione delle spese del grado
anticipate da T. S.p.A, liquidate in complessivi € 1.596,00, di cui €
796,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre accessori come per
legge;
– condanna l’appellante C.R. alla rifusione delle
spese del grado anticipate da Società Reale Mutua di Assicurazioni
s.p.a., liquidate in complessivi € 1.450,00, di cui € 700,00 per
diritti ed € 750,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Caltanissetta il 19.12.2009.
Il Giudice Alfio Gabriele Fragalà.