Come noto, l’articolo 2 del decreto legge n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), nell’ambito di una serie di misure urgenti a sostegno delle famiglie, ha stabilito che, per tutto il 2009, alla rate mensili dei mutui non si può applicare un interesse superiore al 4% annuo.
Tale tetto massimo si applica ai mutui ipotecari a tasso non fisso stipulati (prima del 31 ottobre 2008) per l’acquisto di una prima casa, che alla prima rata avessero applicato un interesse (comprensivo di spread) non superiore al 4%.
Questa soglia, proprio per aiutare le famiglie in difficoltà, è stata imposta con un provvedimento di urgenza e doveva spiegare i propri effetti sin dalla rata di gennaio 2009.
Da dicembre 2008 si sono succedute due circolari del Ministero dell’Economia contenenti chiarimenti, ma ancora (mancando, a loro parere, una circolare delle Agenzia delle Entrate) quasi tutte le banche non si sono ancora adeguate alla normativa.
E così le misure urgenti di sostegno alle famiglie sono andate a farsi benedire, e forse arriveranno quando non saranno più necessarie, perché la crisi si è placata o, peggio, perché la famiglia in crisi ci è già finita.
Fortunatamente nel frattempo i tassi sono scesi da soli e quindi, tetto del 4% o no, di fatto le rate sono scese.
State però attenti perché molti contratti di mutuo prendono a tasso di riferimento l’Euribor a sei mesi, o a tre mesi, o una media degli ultimi mesi: in buona sostanza, anche se calano i tassi (come succede ormai da mesi) non scende la rata. Ciò di per sé non sarebbe negativo in assoluto, perché se la rata è lenta a diminuire, lo è anche a salire. Però il decreto legge non prevedeva questa lentezza, ma solo che da gennaio 2009 più del 4% non si doveva pagarlo.
Quindi verificate attentamente la vostra rata di gennaio (ma anche le successive) perché se non sono diminuite consistentemente rispetto a quelle dell’anno passato, vuol dire che non hanno rispettato il tetto: in tal caso contattate la banca, o inviatele una diffida (anche via mail) e ponete attenzione che, quando vi faranno il conguaglio, lo facciano senza danni per voi, ossia riconoscendovi anche gli interessi che nel frattempo le somme avrebbero dovuto produrre.
Per fare la verifica, prendete il vostro contratto, andate al piano di ammortamento, individuate la somma capitale residua dovuta al mese di gennaio 2009 (es. 40.000,00 euro), moltiplicatela per 0,04 e dividetela per 12 (es. 40.000,00*0,04/12= 133,33). Al risultato così ottenuto aggiungete la quota capitale che avreste dovuto pagare nel mese (es. 300,00 euro + 133,33 euro= 433,33).
Se il risultato che avete ottenuto è inferiore (non nell’ordine di qualche centesimo) alla rata che vi hanno addebitato, allora non avete ancora beneficiato del tetto del 4%.
Provate a verificare e fateci sapere. Se avete bisogno di una aiuto, siamo disponibili.
Tags: 4%, abi, banca, mutui, tasso