Intermediari finanziari, banca, responsabilità, informazioni, conseguenze Tribunale Lecce, sez. I civile, sentenza 31.03.2010
La violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta
esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti
autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario,
può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo
di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase
precedente o coincidente con la stipulazione del contratto
d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
parti. Può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale ed
eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si
tratti di violazioni riguardanti operazioni di investimento o
disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione
finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione
normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di
comportamento può, però, determinare la nullità del contratto
d’intermedìazione o dei singoli atti negoziali conseguenti.
Ai
sensi dell’art. 3, l. 30 luglio 1998, n. 281 le associazioni dei
consumatori e degli utenti, inserite nell’elenco di cui all’art. 5,
stessa l., (tra le quali risulta esservi il Codacons) sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi richiedendo al Giudice
competente:
a) di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c)
di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani
a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate – ben può lo stessa associazione chiedere di
accedere ai documenti utili per lo svolgimento di tale intervento
giudiziale inibitorio detenuti da una p.a., o da altro soggetto ad essa
equiparato, ai sensi dell’art. 22 ss. L. 241 del 1990. (1-3)
(1) Si veda il focus PLENTEDA, La responsabilità degli intermediari finanziari.
(2) Si veda anche Tribunale Bari, sez. II civile, sentenza 01.10.2009, n° 2866.
(3) In tema di intermediazione finanziaria e responsabilità contrattuale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.12.2007, n° 26725.Tra i contributi della dottrina recente, si vedano:
–
RINALDI, Il danno (patrimoniale e non) nei singoli contratti, in VIOLA
(a cura di), Inadempimento delle obbligazioni, Cedam, 2010;
–
SCARPA, La responsabilità dell’intermediario finanziario tra regole di
condotta e regole di validità, in Resp. civ., 2010, 1, 5;
–
SIGNORELLI, Violazione delle regole di comportamento dell’intermediario
finanziario e risoluzione per inadempimento, in Società, 2009, 1, 55;
–
SCALZO, La responsabilità precontrattuale dell’intermediario per
violazionedegli obblighi di informazione, in I Contratti, 2007, 5, 423;
–
MARIANELLO, Bonds argentini e responsabilità dell’intermediario
finanziario: corrispondenza diacronica o sincronica?, in Obbl. e
Contr., 2007, 12, 1009;
– VIOLA, Le conseguenze civili della vendita di bonds “a rischio”, in Studium Iuris, 2006, n. 10, 1207.
Tribunale di Lecce
Sezione I Civile
Sentenza 31 marzo 2010
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il GIUDICE ONORARIO, avv. Giovanni Tommasi, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa
ex art. 281 sexies nella causa civile iscritta al 761/1999 del ruolo
civile contenzioso, promossa da ******* *******, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Nicola De Pietro e Gennaro Leuzzi in virtù di mandato a
margine del ricorso per riassunzione depositato in cancelleria il
7.04.2002,– attore –
contro
******* SAN
******* S.P.A., già BANCA ******* ITALIANA S.P.A., in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Pasquale Corleto e Antonio Greco in virtù di procura speciale in calce
alla comparsa di costituzione e risposta,– convenuta –
Nonché
*******
– BANCA DI ******* FINANZIARIO S.P.A., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano
San Martino e Carlo D Urso, in virtù di procura in calce alla comparsa
di costituzione e risposta,– convenuta –
CODACONS –
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’ AMBIENTE E DEI
DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI, in persona” e suo presidente
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Mongelli e
dall’avv. Gianfabio Cantobelli, in virtù di mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta,– interventore volontario –
Oggetto: dichiarazione di nullità di clausola vessatoria ed integrazione automatica del contratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione del 03.03.1999, ******* ******* esponeva che, il
29.04.1998, presso la sede della Banca ******* Italiana di Lecce, in
virtù del rapporto di fiducia esistente con l’istituto di credito,
sottoscrisse l’ordine per l’acquisto di obbligazioni con scadenza
decennale (1998-2008) emesse da ******* denominare “Russia” per
l’importo di £ 100.000.000. Appresa la notizia del mancato pagamento
degli interessi da parte del Federazione Russa per circa 446 milioni di
dollari relativi ad un debito nei confronti della Germania, e della
declaratoria di nullità delle cedole da parte di *******, il ******* si
era recato presso la banca dove apprendeva che l’obbligo di Medio anca
di corrispondere gli interessi pattuiti del 6,40% era collegato alla
condizione del mancato evento “default” consistente nel fatto incerto
dell’inadempimento, parziale o totale da parte della Russia del suo
debito estero, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento
allegato alla offerta pubblica di sottoscrizione del prestito
obbligazionario. Risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la
vicenda, il ******* adiva questo Tribunale perché, in accoglimento
della domanda, dichiarasse che la clausola derogati va della competenza
per territorio con individuazione del foro di Milano contenuta nel
regolamento era nulla ed improduttiva di effetti con declaratoria della
competenza di questo Tribunale; dichiarasse nulla ed improduttiva di
effetti la clausola n. 5 del Regolamento; dichiarasse che *******, ai
sensi dell’art. 1374 c.c., era tenuta a corrispondere l’interesse
legale maturato dal dì della emissione del prestito obbligazionario
secondo le modalità previste dal Regolamento; dichiarare l’illiceità
del comportamento tenuto dalla Comit, incaricata di collocare sul
mercato i titoli obbligazionari emessi da *******, per essere venuta
meno all’obbligo di trasparenza, con declaratoria che la stessa è
tenuta a garantire all’attore il rimborso della perdita secca con
condanna al pagamento delle relativo somme, il tutto con vittoria di
spese e compensi.Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’attore depositando fascicolo di parte.
Si
costituiva ******* – Banca di ******* finanziario s.p.a., la quale
eccepiva preliminarmente la incompetenza per territorio di questo
Tribunale essendo competente il Tribunale di Milano in virtù della
clausola derogativa espressa. Nel merito, rilevava la legittimità della
clausola n. 5 del regolamento e, quindi, l’infondatezza della domanda
attorea della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e
compensi. Spiegava, poi, intervento volontario il Codacons –
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei
diritti degli utenti e consumatori – il quale, oltre ad associarsi alla
domanda proposta dal *******, chiedeva che venisse dichiarata la
vessatorietà delle clausole 5 – 7 – 12 del Regolamento e che fosse
inibito alle parti convenute l’uso di dette condizioni generali.All’udienza del 25.01.2001 veniva dichiarata l’interruzione del giudizio per morte del procuratore dell’ attore.
Riassunto
il giudizio, all’udienza del 29.01.2002, veniva nuovamente interrotto
per incorporazione della Banca ******* in Banca ******* Riassunto di
nuovo il giudizio ed espletata l’istruzione probatoria nel corso della
quale veniva assunta prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio,
alla pubblica udienza del 31.03.2010, sulle conclusioni rassegnate dai
procuratori delle parti, a seguito di’ ione orale disposta ex art. 281
sexies c.p.c., la causa veniva decisa TI lettura del dispositivo e
della motivazione contestuale.MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente,
va dichiarata la competenza per territorio di questo Tribunale con
conseguente rigetto dell’eccezione sollevata da parte convenuta. Deve
essere condiviso, infatti, il principio secondo il quale “La
disposizione dettata dall’art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c. c. (nel
testo vigente ratione temporis) si interpreta nel senso che il
legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha
stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in
cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo
vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del
foro competente e salva la prova che la pattuizione sia stata oggetto
di specifica trattazione fra le parti; l’applicazione della predetta
disciplina non è esclusa dalla natura della prestazione oggetto del
contratto, nella specie stipulato dal consumatore per la partecipazione
ad un corso organizzato e fornito nella propria attività d’impresa da
un istituto di istruzione (da qualificarsi come professionista),
restando irrilevanti la sede (istituto d’istruzione statale) o la
denominazione quale «tassa» del corrispettivo pattuito, elementi che
non mutano la natura privatistica del rapporto” (Cfr. Cassazione civile
sez. II, 24 novembre 2008, n. 27911).Sulla scorta di tale
principio, applicabile caso di specie, può ritenersi la competenza di
questo Tribunale stante la natura vessatoria della clausola derogativi
del foro.Passando al merito della vicenda, va ritenuta la
fondatezza della tesi prospettata dall’ attore circa la vessatorietà
della clausola contenuta nel punto 5 del Regolamento allegato alla
offerta pubblica della sottoscrizione delle obbligazioni per cui è
giudizio.Invero tale clausola prevede che “..******* si riservi
la facoltà a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il
pagamento degli interessi nel caso in cui rilevi attraverso
informazioni pubblicamente disponibili il verificarsi e/o la
sussistenza di un evento di default della russia in relazione al suo
debito estero… Con la locuzione debito estero si intende l’intero
ammontar4e del debito pubblico estero in qualsiasi forma rappresentato
presente e futuro della Russia….”Ritiene questo giudicante che
la clausola in questione sia vessatoria In relazione al disposto di cui
all’art. 1469 bis c.c., nella formulazione antecedente alla riforma
introdotta dal dec. Lesigl n. 206/2005, atteso che prevede un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto in danno del consumatore, come rilevato, peraltro, dal c.t.u.
nominato nel corso del giudizio, laddove rimette al mero giudizio
unilaterale della Banca proponente la decisione di cessare il pagamento
degli interessi in caso rilevi il verificarsi di un “default” della
Russia in relazione al suo debito estero, anche la genericità della
formulazione della stessa clausola.Va dichiarata, pertanto, la nullità della predetta clausola, con la conseguente improduttività di effetti giuridici.
In
virtù del disposto di cui all’ art. 1374 c.c., poi, va riconosciuto il
diritto dell’attore ad ottenere la corresponsione degli interessi
legali per la intera durata del rapporto sul capitale investito, a
decorrere dal mese di aprile 1998 e fino all’aprile 2008, con cadenza
semestrale, oltre interessi successivi.Passando alla posizione
della Banca *******, oggi ******* San *******, Va rilevato che può
ritenersi provata sussistenza della dedotta responsabilità
precontrattuale in relazione alla conclusione dell’investimento per cui
è giudizio, ed in particolare, alla sottoscrizione della clausola
vessatoria riportata al n. 5.Invero, dall’istruzione
probatoria è emersa la violazione dell’obbligo di informazione
certamente gravante sulla banca nella proposizione dell’ investimento
al *******.Va condiviso, infatti, il principio secondo il
quale “In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria,
prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore
un ‘informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le
specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle
caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e,
a fronte di un’operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto
obbligazioni Mexico 10&), può darvi corso soltanto a seguito di un
ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di
detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito
dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è di
ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un
altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina),
perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della
normativa regolamentare dettata dalla Consob” (Cfr. Cassazione civile,
sez .I, 25 giugno 2008 n. 17340).Inoltre, “In caso di
incertezza in ordine al recupero del capitale investito per l’acquisto
di titoli obbligazionari, la banca intermediaria che abbia omesso di
ottemperare all’obbligo, posto dalla disciplina di settore, di adeguata
informazione dell’investitore sui rischi connessi allo specifico
investimento finanziario, è tenuta, in base alla disciplina sulla
responsabilità per inadempimento, a risarcire i danni da quest’ultimo
subito, da liquidarsi con riferimento all’importo del capitale
investito, maggiorato di interessi legali a far data dalla conclusione
dell’operazione finanziaria” (Cfr. Tribunale Taranto, 22 novembre
2004).Il teste *****, nel rendere la propria deposizione, ha
Dichiarato: “In occasione dell’acquisto da parte del Gen. ******* dei
Titoli per cui è causa, ricordo che illustrai allo stesso le
caratteristiche del Titolo obbligazionario legato alle emissioni del
governo russo. Non ho però Illustrato il rischio conseguente al default
della Federazione russa… Non Ricordo se al gen ******* fosse stato o
meno consegnato il prospetto Informativo ed il regolamento accestivo
anche perché per quanto mi Risulta all’epoca detti documenti non
accompagnavano l’operazione di Investimento che veniva invece
rappresentata con delle locandine – fogli Informativi esposti nella
sede della banca Comit e le altre banche interessate. Il Gen. *******
tuttavia non venne informato della esistenza presso i locali della
banca dei fogli informativi e del regolamento. Preciso che ai
funzionari incaricati della vendita dei titoli non venne consegnato
alcun documento che illustrasse in modo dettagliato le caratteristiche
tecniche del prestito obbligazionario. Del resto l’intervento del
Direttore nella circostanza dell’acquisto fu abbastanza determinate ai
fini della decisione. Quando di verificò il default … il Gen. *******
si recò presso la banca per avere delucidazioni… il generale ebbe a
riferire che se la circostanza gli fosse stata ipotizzata non avrebbe
sottoscritto il contratto”.Ha, poi, aggiunto “non avevo
proposto al generale ******* il titolo ******* Russia 98/2008. Quando
entrò il direttore *****. stavamo parlando di altri prodotti
finanziari.. Una volta però che il direttore propose il titolo *******
Rus . 98-08 io non dissi nulla dato che la proposta veniva direttamente
dal direttore. Non proposi al generale il titolo per cui è causa in
primo luogo perché stavamo nel ‘occasione Trattando altri tipi di
prodotti finanziar; in secondo luogo perché ritenevo che i prodotti
quale quello per cui è causa legati ad eventi incerti avessero un
margine di rischio più elevato”.È di tutta evidenza che la
Banca *******, intermediaria nella collocazione del prodotto per cui è
giudizio, ha palesemente violato l’obbligo su di essa gravante di
fornire adeguata informazione al cliente, soprattutto in considerazione
del particolare rischio derivante da eventi del tutto incerti. Va
condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “La violazione dei
doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle
operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a
responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento
dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o
coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione
destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può, invece,
dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla
risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni
riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in
esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In
nessun caso, in o difetto di previsione normativa in tal senso, la
violazione dei suaccennati o doveri di comportamento può, però,
determinare la nullità del contratto d’intermedìazione o dei singoli
atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 comma 1 c. c.” (Cfr.
Corte appello Firenze, sez. I, 21 maggio 2008, n. 800).Dalla
accertata responsabilità precontrattuale della Banca ******* scaturisce
1’obbligo per quest’ultima di risarcire il danno subito dall’ attore, a
titolo di danno emergente e lucro cessante, che può essere
quantificato, in via equitativa, in euro ***** – tenuto conto delle
conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. le quali possono essere condivise
apparendo immuni da vizi logici e tecnici ed in considerazione
dell’obbligo accertato in capo alla ******* di corrispondere gli
interessi, anche al fine di evitare un ingiusto arricchimento dell’
attore ed una duplicazione del risarcimento del danno.Passano
all’esame dell’intervento spiegato dal Codacons ne va, preliminarmente,
dichiarata la ammissibilità, stante la infondatezza della eccezioni
sollevate a riguardo dalle convenute anche sulla scorta della
documentazione prodotta.Deve essere condiviso, infatti, il
principio secondo il quale “Ai sensi dell’art. 3, l. 30 luglio 1998 n.
281 le associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite
nell’elenco di cui all’art. 5, stessa l., (tra le quali risulta esservi
il Codacons) sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi – richiedendo al Giudice competente: a) di inibire gli atti
ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed utenti; b)
di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire
a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate – ben
può lo stessa associazione chiedere di accedere ai documenti utili per
lo svolgimento di tale intervento giudiziale inibitorio detenuti da una
p.a., o da altro soggetto ad essa equiparato, ai sensi dell’art. 22 ss.
L. 241 del 1990” (Cfr. T.A.R.Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003 n. 6233)Tale
intervento deve essere inteso sia in riferimento al disposto di cui al
primo comma che al secondo comma dell’art. 105 c.p.c. Alla luce delle
considerazioni svolte, vanno, pertanto, accolte le domande piegate dal
Codacons, sia con riguardo alla pretesa attorea che in relazione al
disposto di cui all’art. 1469 sexies c.p.c. con la conseguente
inibitoria alle convenute dell’uso delle clausole n. 5 e n. 12, non
potendo trovare accoglimento la richiesta di inibitoria per le altre
clausole non essendo stata fornita la prova della loro vessatorietà, Le
spese di lite sostenute dall’attore e dal Codacons seguono la
soccombenza e vengono poste a carico delle convenute in solido tra di
loro nella misura indicata in dispositivo.La presente sentenza è, “ope legis”, provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice Onorario, in funzione . Giudice Unico,
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1)
Dichiara la competenza per territorio di questo Tribunale a conoscere
del presente giudizio stante la natura vessatoria della clausola
derogativi del foro contenuta nell’art. 12 del Regolamento allegato
all’offerta pubblica di prestito obbligazionario;2) Dichiara vessatoria ed improduttiva di effetti la clausola n. 5 del medesimo regolamento;
3)
Dichiara l’obbligo di ******* di corrispondere all’attore una somma
pari agli interessi legali per la intera durata del rapporto sul
capitale investito, a decorrere dal mese di aprile 1998 e fino
all’aprile 2008, con cadenza semestrale, oltre interessi successivi;4)
Per l’effetto, condanna *******, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore al pagamento delle predette somme in favore
dell’attore;5) Dichiara che la ******* San ******* s.p.a. ha
violato l’obbligo di informazione nella collocazione del titolo per cui
è giudizio;6) Per l’effetto, condanna la ******* San*******
S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al
risarcimento dei danni subiti dall’attore, a titolo di responsabilità
precontrattuale, che liquida, in via equitativa in euro ******, oltre
interessi legali dal dì della domanda fino all’effettivo soddisfo;7) Dichiara l’ammissibilità dell’intervento spiegato dal Codacons;
8) Per l’effetto, inibisce alle convenute l’uso delle clausole n. 5 e n. 12 del citato regolamento;
9)
Condanna Medioanca s.p.a. e ******* San******* s.p.a., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore alla refusione delle spese
di lite sostenute dall’attore che liquida in complessivi euro ******
per diritti ed onorari, oltre ad euro 795,98 per spese, oltre spese
generali, iva e cap come per legge, oltre al rimborso di quanto
eventualmente anticipato per c.t.u.10) Condanna ******* s.p.a.
e ******* San******* s.p.a., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore alla refusione delle spese di lite sostenute
dal Codacons, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da
distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la
dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro ****** per
diritti ed onorari, oltre ad euro 150,00 per spese, oltre spese
generali, iva e cap come per legge, oltre al rimborso di quanto
eventualmente anticipato per c.t.u.
Lecce, 31.03.2010.Il Giudice Onorario
(Avv. Giovanni Tommasi)