Intermediazione nei pagamenti: la disciplina della trasparenza
La Banca d’Italia detta la disciplina d’attuazione in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in relazione al
decreto legislativo che ha recepito la direttiva 2007/64/CE sui servizi
di pagamento nel mercato interno. Le disposizioni in questione
intervengono sul precedente provvedimento del 29 luglio 2009, che
prevedeva l’obbligo per gli intermediari di riportare nei fogli
informativi e nei documenti di sintesi periodici dei conti correnti
destinati ai consumatori un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC),
determinato in base ai profili di operatività individuati dalla Banca
d’Italia, emanando i profili di operatività per il calcolo dell’ISC per
i conti correnti.
Per i conti correnti con un sistema di
tariffazione forfetario (c.d. “a pacchetto”) i profili di operatività
tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche
(giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività
media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività
bassa; pensionati con operatività media).
Per i conti con un
sistema di tariffazione a consumo (c.d. “ordinari”), invece, il profilo
è uno e fa riferimento a un’operatività tipo particolarmente bassa,
coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è
generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze
molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di
operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche
sopra descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o
discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente,
conti per l’appoggio del dossier titoli o per l’addebito delle rate del
mutuo).
Per i conti c.d. “in convenzione” è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.
Per
i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti
a calcolare e indicare l’ISC, per ciascuno dei diversi profili in base
alle indicazioni contenute nel provvedimento.
Entro tre mesi dalla
data di pubblicazione in gazzetta gli intermediari devono adeguarsi
agli obblighi delle nuove disposizioni.
Comunicato Banca d’Italia: Trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti (GU n. 47 del 26-2-2010).