Internazionalizzazione. Uno sguardo oltre i confini nazionali: focus sull’Ufficio di Rappresentanza nel Regno Unito ed in Germania
Il tunnel della crisi economica ancora impedisce alle nostre imprese di fare il necessario salto di qualità ed impone uno sguardo concreto alle opportunità offerte dai mercati europei più prosperi e fecondi: Regno Unito e Germania.
Abbiamo già visto nei precedenti appuntamenti come l’Ufficio di rappresentanza costituisca una soluzione pratica, efficace ed economicamente poco impegnativa dando alle imprese la chance di promuoversi direttamente all’estero, senza acquisire soggettività tributaria nel paese straniero.
Passo successivo ed eventuale sarà la scelta di uno o più partner esteri con cui avviare una joint-venture o stipulare una rete di impresa transnazionale.
Nel Regno Unito l’ Ufficio di Rappresentanza è denominato : “Place of Business” ed ha una disciplina sostanzialmente affine all’ordinamento italiano e degli altri Stati europei.
Secondo la definizione della Companies House, in cui il “Place of Business” deve venir registrato, esso è indicato per le Società Estere in cui l’attività in Gran Bretagna non è sufficiente a definire la loro presenza come una “Branch” (Sede Secondaria / Filiale). Tali attività possono includere al loro interno elaborazioni dati, magazzinaggio o semplicemente un Ufficio di rappresentanza. L’ art. 5 Par. 4 del Modello Ocse, ratificato da tutti i Paesi partecipanti fra cui il Regno Unito, che l’ha inserito nel Companies Act, prevede espressamente che: “L’Ufficio di Rappresentanza svolge esclusivamente compiti preparatori dell’attività economica vera e propria, di carattere promozionale oppure informativo. Una struttura del genere non possiede una propria identità giuridica distinta dalla casa madre e, diversamente dalle altre forme, nemmeno una propria soggettività tributaria. La stessa rappresenta quindi un mero centro di costo”.
Quindi l’ Ufficio di Rappresentanza in UK di una società estera non possiede una propria identità giuridica e di conseguenza non è considerato soggetto fiscale, né è previsto per lo stesso l’attribuzione della partita IVA.
Una società italiana che decida di stabilire un ufficio di rappresentanza nel Regno Unito dovrà seguire poche semplici formalità:
a) deposito presso il Registro delle Imprese, entro un mese dalla costituzione, un Modulo Form 691 che contenga la denominazione sociale, luogo e data di costituzione, la sede ove svolgerà la propria attività nel Regno Unito, nonché i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti delle società e la data di costituzione dell’ufficio di rappresentanza;
b) deposito di copie autentiche conformi all’originale dei documenti di costituzione della società italiana;
c) deposito di traduzioni autentiche in inglese dei documenti di costituzione della società italiana.
Entro 13 mesi dalla data dell’ultimo esercizio l’Ufficio di Rappresentanza dovrà depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio consolidato della società italiana.
Una volta completata l’iscrizione sarà necessario comunicare, senza ritardo, al Registro delle Imprese ogni eventuale modifica relativa alla vita della sede dell’ufficio di rappresentanza. La tassa per l’iscrizione di un ufficio di rappresentanza presso il Registro delle Imprese è di sole 20 sterline.
In Germania, gli Repräsentanzen sono strutture previste dalla Convenzione contro la doppia imposizione con l’Italia, non soggette al regime fiscale in quanto non producono reddito; hanno solamente il compito di deposito, esposizione o consegna di merci, pubblicità, di fornire o raccogliere informazioni e ricerche di mercato. Rappresentano quindi una presenza non produttiva sul mercato tedesco, non svolgendo attività commerciale operativa. In genere tale Rappresentanza è composta di personale, uffici ed attrezzature. Va registrata solo quando viene assunto personale dipendente ed i rimborsi iva vanno richiesti periodicamente presso l’Ufficio federale.
Per la procedura di registrazione è necessario consegnare la seguente documentazione:
a) visura camerale della società madre (con traduzione tedesca, senza necessità di autenticazione);
b) statuto della società;
c) documenti dei legali rappresentanti e degli amministratori
d) Certificato Camera di Commercio
e) Certificato dell’Ufficio tributario di attribuzione di codice fiscale e partita IVA
f) L’Unità locale va registrata presso l’Ufficio IVA competente di Monaco e presso l’Ufficio locale quando viene assunto personale dipendente.
A cura dell’avv. Maurizia Venezia – sede affiliata NOI Consumatori Cassino (FR) – Studio Legale Di Vizio & Venezia – GEIE Eurolawyers – www.dviure.com – [email protected]