Interruzione di gravidanza e congedo di maternità
L’Inps, con messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011, fornisce indicazioni relativamente alla qualificazione dell’interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) ai fini del riconoscimento o meno del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico. La linea di demarcazione tra le due ipotesi è rappresentata dal superamento o meno del 180° giorno dall’inizio della gestazione (individuata calcolando a ritroso i 300 giorni dalla data presunta del parto). In particolare l’Istituto precisa che deve considerarsi parto l’interruzione che avviene a decorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione con il conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale; qualora, invece, l’interruzione si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata come aborto, con diritto all’indennità di malattia.