Invalidità della procura conferita dal direttore generale della società
(Cass. n.3848/11)
In tema di società’ per azioni – secondo la disciplina del capo 5 del titolo 5 del libro 5 c.c. prima della riforma del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare valida procura ad litem) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli; e può altresì presumersi quando il direttore generale alleghi, oltre a tale qualità, quella di legale rappresentante della società, spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria; ma in tutti gli altri casi tale potere rappresentativo deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale attività meramente interna od esecutiva (Cass. 27 aprile 2007 n. 10096).
La Corte di Cassazione ha così sancito l’invalidità della procura generale, rilasciata da chi limiti a qualificarsi Vice Direttore Generale della società, a colui che ha conferito poi la procura ad litem – con conseguente impossibile riferibilità dell’attività processuale alla società – quando non sia provata la sussistenza dei poteri rappresentativi. Né può bastare, secondo la Corte, la semplice qualifica di Vice Direttore Generale, oltretutto nemmeno spesa nell’atto di conferimento di procura in difetto di qualunque documentazione sull’assetto organizzativo interno del conferente e dell’ambito e della consistenza delle facoltà attribuite al sottoscrittore. Neppure puo’ rilevare la menzione del Notaio in sede di autentica della conoscenza dei poteri del sottoscrittore o dell’altra, pure attestata, di Vice Direttore Generale: visto che un conto è conoscere i poteri in astratto spettanti ed altro conto è accertare l’ulteriore circostanza, che esprime un apprezzamento o una vera e propria sussunzione, della corrispondenza di quelli spettanti a quelli necessari per conferire il potere rappresentativo oggetto dell’atto.