Condannata la Consob al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori per operazioni finanziarie sollecitate da una società autorizzata dalla stessa Consob, che, però, aveva omesso di svolgere compiutamente la propria attività di vigilanza.
Secondo la Corte la Consob, oltre al ruolo di controllo sul mercato dei valori, deve svolgere una funzione di garanzia dei risparmiatori non solo in base alle leggi specifiche (L. 1991, n. 1, art. 1, lett. F e art. 3, comma II e III) che ne regolamentano l’attività in una correlazione costituzionalmente orientata dagli artt. 41 e 47 della Costituzione, ma in modo tale da evitare, secondo un generale principio di buon senso, che i risparmiatori siano danneggiati. Ben poteva la CONSOB, infatti, esercitare un efficiente controllo sull’onorabilità del plesso amministrativo della società autorizzanda.
La Corte di Cassazione (sent. n.6681/11) ha precisato in merito alla responsabilità civile dell’ente che “… le attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della Consob, ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem ledere, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost. in correlazione con l’art. 47, prima parte, della Costituzione; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni della sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la c.d. imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione.