Ipoteca ex art. 76 L. 602/73 – 26.11.2005
sentenza in materia di ipoteca ex art. art. 77, DPR 602/73, in cui il
Giudice adito, dopo aver fatto una precisa e puntuale premessa relativa
alla normativa applicabile al caso di specie, dichiara illegittima la
procedura di iscrizione di ipoteca effettuata dalla società di
riscossione e condanna quest’ultima al risarcimento danni in favore
degli istanti, che quantifica in via equitativa.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice
dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata
all’udienza del 12/10/2005, nella causa iscritta al n°33571/05 R.G..
TRAXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in …………. presso lo studio degli avv.ti ……………. che lo rappresentano e difendono come da mandato a margine dell’atto introduttivo Attoree………
S.p.A., in persona del sig. ………. cui l’amministratore delegato dott.
…….. ha conferito i poteri con scrittura privata autenticata per notaio
………. del 05/08/2004, Rep. …. Racc. …., elettivamente domiciliata in
…..alla via ……… n° .. presso lo studio dell’avv. …… che la
rappresentata e difesa come da procura speciale in calce alla comparsa
di costituzione e risposta. Convenuta NonchéXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in …. alla ……. n° .. presso lo studio degli avv.ti …………. che la rappresentano e difendono come da mandato a margine dell’atto di intervento volontario.Interventrice
NonchéXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ……… alla ……………. n° .. presso lo studio dall’avv. …… che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di intervento volontario.Interventore
NonchéXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ….. alla ……….. n° .. presso lo studio dall’avv. ………….. che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di intervento volontario.InterventoreOggetto: Azione di accertamento.
Conclusioni: Per l’attore come da atto di citazione e comparsa conclusionale.Per la convenuta ……… S.p.A. come da comparsa di costituzione e verbali di causa.Per gi interventori come da comparsa di intervento e verbali di causa. Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 11/04/2005, l’istante conveniva in giudizio la ……… S.p.A., esponendo: che detto ente aveva proceduto, senza
alcun avviso ed illegittimamente all’iscrizione di ipoteca sugli
immobili di proprietà, per il presunto mancato pagamento di alcune
cartelle esattoriali per la somma di € 949,65=, comprensiva di
interessi e varie e ingiustificate spese, onerosi accessori e pretese;
il Concessionario per La Riscossione Tributi, arbitrariamente, imputava
il presunto ed imprecisato debito a: € 632,04= per tributi ed entrate,
€ 124,63= a titolo di interessi di mora, € 38,04= per compensi, diritti
tabellari e spese di notifica, € 154,94= per spese di iscrizione
ipotecaria; oltre tali generiche indicazioni, nel documento non era
riportato il numero della cartella esattoriale da cui si potesse
dedurre e rinvenire la natura del credito vantato, nonché l’Ente
impositore; in tal modo veniva iscritta ipoteca sull’immobile di
proprietà dell’attore e sito in …….. alla ……… …………. n° ….1 , Cod. Q1AA
Catasto Urbano Sez. Foglio … Part. … Sub .., come indicato nel
provvedimento. Inconfutabilmente per fatto, colpa, inadempimento e
violazione di norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede,
addebitabili alla convenuta, l’istante ha subito gravi danni personali
e patrimoniali, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della
qualità della vita, per cui come stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza 500/99 ha pieno diritto al risarcimento di ogni
danno e pregiudizio subiti e di vedersi tutelato dall’adita Giustizia;
il provvedimento impugnato e tutti gli altri ad esso collegati, sono
illegittimi, ed il comportamento della Gest Line S.p.A. risulta
arbitrario, ingiusto con conseguente nullità del provvedimento
notificato e dell’iscrizione a danno dell’istante avvenuta in spregio
di ogni canone di correttezza, trasparenza e buona fede, con seri e
gravi danni patrimoniali e non patrimoniali per l’attore, privato della
libera disponibilità di tutto il suo patrimonio immobiliare in virtù di
un presunto credito assolutamente carente e sfornito di prova,
legittimità e certezza. In base al documento impugnato, l’iscrizione
ipotecaria deve intendersi nulla i9nnanzitutto per la carenza di ogni
riferimento od indicazione della notifica di un valido titolo
esecutivo, nonché per l’omissione dell’indicazione delle presunte date
di notifica degli atti di accertamento, titoli e degli elementi
necessari alla loro individuazione. La Gest Line S.p.A. ha palesemente
violato i principi di correttezza, trasparenza, legalità, imparzialità
e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97
Cost, e la normativa a tutela dei diritti del contribuente in merito
alla chiarezza e motivazione degli atti dell’Amministrazione
Finanziaria e dei concessionari della riscossione, nonché il diritto di
difesa dell’istante, poichè l’atto di comunicazione del 28/03/2003 è
privo dei requisiti minimi per rendere edotto il debitore del motivo
del drastico provvedimento. L’istante non avendo mai ricevuto regolare
notifica di alcun avviso di mora, impugna e contesta quanto riportato
nella impugnata comunicazione poiché non rispondente ai fatti e chiede
ordinarsi ai sensi dell’art. 210 c.p.c. alla … S.p.A. di esibire la
presunta notifica in originale degli avvisi di mora e titoli di credito
che giustificherebbero l’azione. Altro motivo di nullità del citato
provvedimento è la violazione dell’art. 24 Cost. a tutela
dell’esercizio di difesa, per l’omessa indicazione delle modalità e
termini nonché dell’autorità cui è possibile ricorrere. Peraltro,
qualora il credito per cui si agisce risultasse pagato o prescritto,
qualora dovesse accertarsi che la somma eventualmente dovuta è
inferiore a £ .3.000.000= ovvero € 1.500,00=, allora la procedura
sarebbe nulla anche ex art. 76 DPR 603/73, che vieta espressamente di
utilizzare come mezzo di riscossione l’espropriazione immobiliare e gli
atti ad esso preliminari quando il credito per cui si agisce è
inferiore agli € 1.500,00=. La ……. S.p.A. dovrà dare prova di aver
notificato all’istante entro il termine di decadenza del quinto mese
della consegna del ruolo come disposto dall’art. 19, comma 2° lett. A
Dlg 112/99. L’inosservanza di detto termine ha effetti caducanti di
tutte le pretese di pagamento nei confronti del contribuente, il quale
non può essere sposto indefinitamente alla pretese del fisco, come
stabilito dalla Corte Costituzionale con Ordinanza 01/04/2003 n° 107. L’intera
attività posta in essere dalla …… S.p.A. è palesemente illegittima
sotto il profilo della esigibilità ed attuale sussistenza del credito
del quale si eccepisce lo sgravio, il pagamento, la mancata notifica
e/o la prescrizione per l’inutile decorrenza del termine quinquennale
dalla data di costituzione della relativa obbligazione. Fuor di dubbio
è che per colpa, fatto, inadempimento e gravi violazioni, anche di
norme sulla privacy e sulla trasparenza, l’istante ha subito gravi
danni personali e patrimoniali da stress, ansia, danno esistenziale e
turbamento della qualità della vita, di cui si chiede l’integrale
risarcimento. La responsabilità delle lesioni subite è determinata
dalla ingiustizia del danno subito dall’istante in conseguenza
dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. configura una
responsabilità aquiliana a carico dell’esercente un pubblico servizio
quale il concessionario della riscossione dei tributi. Peraltro,
l’istante veniva richiamato anche dal personale del proprio istituto
bancario, dove risultava pubblicizzata l’ipoteca iscritta a suo carico,
per cui appariva soggetto in difficoltà ed insolvente, tanto da doversi
scusare per subire la revoca dei fidi e favor creditizio, comunque
bloccati a causa del provvedimento emesso da parte della convenuta, che
ha provocato seri e gravi danni al buon nome, immagine ed onore
dell’attore irrimediabilmente danneggiato e pregiudicato nel mondo
finanziario ed immobiliare. Concludeva:
disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed
eccezione avversa, accertato le pretese, crediti ed i consequenziali
provvedimenti esecutivi e persecutori in danno dell’istante sono nulli
poiché ex art. 76 DPR 602/73 è vietato utilizzare come mezzo di
riscossione l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari
(come l’opposta iscrizione ipotecaria) quando il credito per cui si
agisce è inferiore ad € 1.500,00 = 3 Milioni di lire, oltre che
infondati, inammissibili ed ingiusti, oltre che non dovuti, visti gi
atti e la documentazione esibita dall’istante, risultando, anche ipso
iure, legittime, provate e fondate l’azione spiegata e le richieste di
cancellazione dell’ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento danni
in virtù di quanto esposto in premessa, per l’effetto, al fine di non
veder compromessa la tutela dei diritti soggettivi ed assoluti relativi
alla persona ed alla proprietà dell’istante, assunte, ove ritenuto,
ulteriori informazioni e mezzi istruttori oltre quelli documentali e
per titoli allegati al fascicolo, oltre a CTU medico legale per danni
alla salute dell’istante; Ordinare alla ….. S.p.A. a provvedere senza
ulteriore ritardo: alla immediata cancellazione a sue spese di ogni
provvedimento di iscrizione d’ipoteca per cui è causa a danno
dell’istante, e , quindi, alla comunicazione di ogni dato, informazione
o notizia, relativi al nominativo della parte ricorrente, trattati ed
inseriti in archivi o banche dati, con indicazione della loro esatta
origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato la segnalazione e
per quale scopo, non risultando, in realtà, l’istante inadempiente, né
tardivo pagatore per sua responsabilità o colpa; alla cancellazione
definitiva dell’ipoteca, nonché del nominativo e di ogni altro dato ed
operazione finanziaria o contrattuale relativi all’istante da elenchi,
archivi e banche dati informatiche ed alla eliminazione definitiva
dell’inspiegabile ed illegittima segnalazione di ogni altra
informazione passata e recente riguardante lo stesso, perché infondata
illegittima, ingiustificata, pericolosa e dannosa; alla consegna di
ampia e formale certificazione della reale e legittima qualificazione
del nominativo e della posizione dell’attore, fin’ora mai rilasciata e
relativo attestato liberatorio affinché la stessa possa accedere
normalmente a richiesta di mutuo, finanziamento e credito presso le
società prescelte, senza subire ulteriori mortificazioni,
discriminazioni e danni personali e patrimoniali oltre quelli già
provocatigli; al risarcimento di tutti i danni personali e
patrimoniali, nessuno escluso, da calcolarsi nella somma
equitativamente decisa dalla Giustizia adita, sempre e comunque, nei
limiti di 2.500,00 euro, oppure nella somma minore o maggiore ritenuta
equa e di giustizia, importo da valutarsi anche tramite disponendo CTU
contabile e medica per danni materiali – patrimoniali e lesioni
personali, nonché all’attività professionale e da perdita di chance,
provocati all’attore, riconoscere dunque, la sussistenza dei diritti
personali e patrimoniali vantati dall’istante e la necessità di
eliminare e cancellare false, inutili, inopportune, pericolose e
dannose iscrizioni ipotecarie, ed informazioni pregiudizievoli relativi
alla sua persona e nome contenuti, trattati e diffusi ancora
principalmente da ….. S.p.A.; condannare la convenuta, per quanto di
ragione, all’immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria
eseguita a danno dell’istante, nonché al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e personali, esistenziali e morali, anche per violazione
alla privacy, senza contare la fatica e lo stress subito dall’istante,
per le lunghe ed interminabili code subite agli sportelli per ottenere
informazioni e chiarimenti, dovutigli, sulla triste e amara
persecuzione subita e sull’intera vicenda de quo, nella misura e limiti
di € 2.500,00= ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione
equitativa e nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai
sensi dell’art. 96 c.p.c. per la temerarietà ed illegittimità della
pretesa e relativa azione esecutiva operata con clausola di
attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. All’udienza del
24/06/2005 si costituiva la convenuta ……..S.p.A., la quale a mezzo del
proprio difensore, contestava la domanda, chiedeva accogliersi le
seguenti conclusioni: in via preliminare rilevata la
propria incompetenza per materia dichiarare l’inammissibilità della
domanda attorea; in ogni caso rigettare la domanda attorea, perché
infondata e non provata; condannare l’istante alla refusione delle
spese, diritti ed onorario di causa in favore del procuratore con
l’aggravante di cui all’art. 96 c.p.c. per temerarietà dell’azione
proposta. All’udienza del 19/09/2005 si costituivano gli interventori
che, per la medesima ragione dell’attore, spiegavano domande autonome
nei confronti della …….. S.p.A.. Veniva richiesto ex art. 210 c.p.c. il
deposito in atti da parte della ……. S.p.A. della documentazione
relativa all’iscrizione ipotecaria. Acquisita la documentazione,
ricostruito il fascicolo di ufficio ed i fascicoli di parte, la causa
all’udienza del 12/10/2005 era riservata per la decisione.
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un’analisi normativa della
procedura di vendita all’incanto degli immobili da parte del
concessionario. La detta procedura è disciplinata nel Titolo II del DPR
n° 602 del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in
particolare: a) L’art. 50 comma 1° prevede che il concessionario del
servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per
il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento),
possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente
inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che se
l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta
dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere
l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; b) Il successivo art. 76, contenuto nel capo II, intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili,
stabilisce che, il concessionario può procedere all’espropriazione
immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede
supera complessivamente tre milioni di lire oggi € 1.500,00= (tale
limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle Finanze);
c) L’articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che,
decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, dello
stesso D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per
iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un
importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si
procede. Il secondo comma del citato articolo 77 dispone poi che, se
l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il
cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad
espropriazione, determinato a norma dell’articolo 79 del d.P.R. n. 602
del 1973, il Concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve
iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi
dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere
all’espropriazione; d) L’art. 79 che indica le modalità di
determinazione del prezzo di vendita dell’immobile all’incanto. Altre
successive norme disciplinano, poi, le fasi successive e relative alla
vendita ed all’assegnazione del bene immobile. A questo punto si
inserisce la problematica della opponibilità dell’espropriazione
immobiliare da parte del soggetto debitore. Si osserva che ai sensi
dell’art 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitore di
procedere ad opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi sarebbe
assolutamente preclusa, salvo l’opposizione del terzo, o l’azione di
risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di
vendita. Ciò non corrisponde al vero, in quanto con il Dlgt 46/99 art.
29 n° 2, e stata introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere
la sospensione dell’esecuzione, e/o di opporsi all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l’art. 29 Dlgt
46/99 così testualmente recita “Garanzie giurisdizionali per entrate
non devolute alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie
diverse da quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice
competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può
sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate
indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1
dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente
decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si
propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice
può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui
all’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto”. La specifica dizione legislativa si
riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alla debenza o
meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo. Nel
caso di specie, quindi, opportunamente l’attore ha provveduto ad
incardinare azione di accertamento in ordine alla legittimità
dell’intervenuta iscrizione ipotecaria sulla base di ruoli
presuntivamente notificati in cartelle esattoriali.Invero, nel
caso di specie dall’esame del documento, con il quale la …..S.p.A. ha
comunicato all’attore la iscrizione di ipoteca sull’immobile di sua
proprietà, si rileva che le somme richieste sono portate dalle cartelle n° ………… per € 498,49=, notificata il 29/12/2001, e n° ………. per € 133,55=, notificata il 26/07/2004, il
tutto per complessivi € 794,71=, comprensivi di interessi di mora e
spese di notifica e successive, ma da esse non si è potuto esplicitare
la natura del carattere tributario o non tributario della richiesta di
pagamento. In ordine alla procedura di cui all’art. 50 DPR 602/73, si
osserva che il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta
previsto dal predetto articolo, deve provvedere a notificare l’avviso
di cui al secondo comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad
adempiere al pagamento nei cinque giorni successivi. Orbene, nel caso
che ci occupa, da un attento esame del documento inviato all’attore,
non è stato possibile rilevare l’avvenuta ed esatta notifica della
cartella di pagamento ne, tanto meno, dell’avviso di
mora. Pertanto, vista anche la richiesta attorea contenuta nell’atto
introduttivo, si ordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line di
depositare in atti i titoli e la documentazione attestante la notifica
dei predetti titoli nei termini e nei modi previsti dal DPR 602/73, ed
dalle norme da esso richiamate e comunque richiamabili. Il
Concessionario vi provvedeva, ed all’esame della documentazione
depositata si poteva agevolmente rilevare che le menzionate cartelle
esattoriali erano relative ad infrazioni al codice della strada. Quanto
alla notifica delle cartelle esattoriali si evinceva che non erano
state regolarmente eseguite; ovvero per quanto riguarda la prima
cartella esattoriale, quella del 2001, risultava una dicitura “preso
visione rifiuta l’atto”, quanto a quella del 2004 “nipote convivente –
rifiuta di firmare”. Giova osservare che, nella documentazione
depositata dalla Gest Line, si nota una dichiarazione dell’ufficiale
esattoriale con la quale definisce l’attore “irreperibile” alla data
del 26/07/2004. A parere di questo Giudicante,
le notifiche così come eseguite sono nulle, invero l’ufficiale
esattoriale addetto alla notificazione ben poteva procedere al
deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., in osservanza del
disposto di cui all’art. 60 del DPR 600/73. Stante la palese nullità
della notificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento
dell’iscrizione ipotecaria impugnata, ne discende la nullità della
predetta iscrizione. Peraltro, il Concessionario non ha prodotto in
atti gli avvisi di mora notificati, in forza dei quali l’attore avrebbe
potuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L. 689/81. Si
osserva, ancora, che il Concessionario ha proceduto alla iscrizione
dell’ipoteca sull’immobile di proprietà dell’attore in totale dispregio
della normativa in materia, ovvero dell’art. 76 del DPR 603/73, il
quale espressamente dispone che l’azione di esecuzione immobiliare,
della quale l’iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non
può essere esperita laddove il credito sia inferiore ad € 1.500,00=
(già £.3.000.000=), nel caso di specie il presunto debito ammonta ad €
949,65= comprensivo di interessi e spese. Da quanto sin qui detto, la
domanda così come proposta è fondata e merita accoglimento. Invero, il
Concessionario ha provveduto all’iscrizione di ipoteca sull’immobile di
proprietà del ricorrente, come si evince dall’avviso impugnato e
prodotto in atti, sulla base di titoli mai notificati nei modi e nelle
forme previste dalla normativa vigente in materia, ed in contrasto con
il dettato dell’art. 76 del DPR 602/73. Il comportamento del
Concessionario nella fattispecie è senz’altro
censurabile e lesivo dei diritti e degli interessi dell’attore, denota,
peraltro, una estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di
riscossione che appaiono assolutamente coercitivi nei confronti del
cittadino. Passando
alle altre domande risarcitorie proposte dal ricorrente , va osservato
che le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella
sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di
essa, va qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del
comportamento posto in essere dalla …….. S.p.A. attraverso la adozione
del provvedimento di iscrizione di ipoteca sull’immobile.
Domanda che, avendo ad oggetto una attività materiale lesiva di diritti
soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.
Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in
particolare la……. S.p.A. che è una società per azioni concessionaria di
pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un
qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (art. 2 legge n. 2248/1865
All. E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica
giuridica ritenere che l’ordinamento affidi ad un organo la competenza
per l’esercizio di un potere e preveda o consideri fisiologico che
dall’attività di tale organo possano conseguire abusi di potere e
disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto al
cittadino la facoltà di ricorrere all’organo giurisdizionale dinanzi al
quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli
atti di esso, poter richiedere contestualmente il risarcimento dei
danni. Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale
immunità della P.A., pur in presenza di un esercizio illegittimo della
funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei
fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e
peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare
momento storico caratterizzato dall’abbandono di concezioni arcaiche,
implicanti una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei
cittadini. Orbene, assunto che l’ambito della potestà autoritativa non
è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che
consentono di verificare le modalità dell’esercizio del potere, non v’è
chi non veda come la violazione di detti limiti non possa non
comportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del
pregiudizio arrecato. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, ha
scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente
che negava la configurabilità della responsabilità civile della P.A. ex
art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da
provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi
legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite, recependo il dissenso
manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla teoria
tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno
rivisitato la interpretazione dell’art. 2043 cc, qualificando danno
ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla
lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una
valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un
interesse rilevante per l’ordinamento giuridico. Sicché, ai fini della
configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo
decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata
dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata
alla “ingiustizia del danno”, costituente fattispecie autonoma,
caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel
caso di specie appare evidente che l’attore abbia dovuto dedicare tempo
alla vicenda chiedendo spiegazioni alla convenuta Gest Line S.p.A.,
senza apparente esito, e dovendosi rivolgere ad un legale per la tutela
dei propri interessi. Pertanto,
in accoglimento della domanda attrice consegue il risarcimento del
danno esistenziale e morale, nella misura equitativa di € 1.500,00=. Le
spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta …….. S.p.A.,
e si liquidano in dispositivo.Quanto
alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente,
dichiarare la procedibilità delle loro rispettive domande ai sensi
dell’art. 105 c.p.c., e successivamente procedere all’analisi delle
singole posizioni giuridiche.In
ordine alla posizione della sig.ra …….. si osserva che per le cartelle
esattoriali nn°……………. le notifiche appaiono regolarmente eseguite
rispettivamente in data 18/07/2001 e 19/02/2001, mentre per quelle
…………. e …….. non è stata fornita alcuna prova relativamente alle
notifiche. In ordine alla posizione del sig. ………. si osserva che le
cartelle esattoriali sono state tutte regolarmente notificate a mano
del coniuge. In ordine alla posizione del sig. …………… si osserva che
solo la cartella ………. è stata regolarmente notificata, mentre per le
altre non vi è traccia di notifica. Comunque, è opportuno rilevare che,
anche nel caso di tutti gli interventori, alcuna delle cartelle menzionate è stata preceduta dall’avviso di mora come prescritto dal DPR 602/73 art. 50. Orbene, anche nel caso degli interventori l’iscrizione
ipotecaria perpetrata dalla ……. S.p.A. è del tutto illegittima.
Sussistono per i citati interventori, per i motivi già esposti innanzi
per l’attore principale, gli estremi per la condanna della convenuta ad
un risarcimento danni di tipo esistenziale e morale nella misura di €
1.500,00= per ognuno di essi e conseguente condanna alle spese del
giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :a) Accoglie
la domanda e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di
iscrizione ipotecaria disposta dalla ……. S.p.A. sull’immobile di
proprietà del sig. Benvenuto Alberto poichè contraria al dettato di cui
all’art. 76 DPR 602/73;b) condanna, la ……… S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento del danno in favore del sig. ……… che liquida in via
equitativa, in complessivi €.1.500,00=, oltre interessi dalla
pubblicazione della sentenza;d) Condanna
la ………… S.p..A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
al pagamento in favore del sig. ……………….. delle competenze del presente
giudizio che si liquidano in € 120,00= per spese vive, € 650,00== per diritti ed € 850,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore. e) Accoglie
le domande degli interventori e per l’effetto dichiara illegittima la
procedura di iscrizione ipotecaria disposta dalla ……..S.p.A. sugli
immobili di proprietà dei signori …….., ……….. e ……. poichè contraria al dettato di cui all’art. 76 DPR 602/73;f) Condanna, la ……… S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento del danno in favore dei signori …………….. che liquida in via
equitativa, in complessivi €.1.500,00=, per ognuno di essi, oltre
interessi dalla pubblicazione della sentenza;g) Condanna la ……. S.p..A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori ……………… delle competenze del presente giudizio che si liquidano, per ognuno di essi, in € 60,00= per spese vive, € 450,00== per diritti ed € 650,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.