Ipoteca ex art. 76 L. 602/73 – 26.11.2005
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all’udienza del 12/10/2005, nella causa iscritta al n°33571/05 R.G..
TRAXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in …………. presso lo studio degli avv.ti ……………. che lo rappresentano e difendono come da mandato a margine dell’atto introduttivo Attoree……… S.p.A., in persona del sig. ………. cui l’amministratore delegato dott. …….. ha conferito i poteri con scrittura privata autenticata per notaio ………. del 05/08/2004, Rep. …. Racc. …., elettivamente domiciliata in …..alla via ……… n° .. presso lo studio dell’avv. …… che la rappresentata e difesa come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Convenuta NonchéXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in …. alla ……. n° .. presso lo studio degli avv.ti …………. che la rappresentano e difendono come da mandato a margine dell’atto di intervento volontario.Interventrice
NonchéXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ……… alla ……………. n° .. presso lo studio dall’avv. …… che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di intervento volontario.Interventore
NonchéXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ….. alla ……….. n° .. presso lo studio dall’avv. ………….. che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di intervento volontario.InterventoreOggetto: Azione di accertamento.
Conclusioni: Per l’attore come da atto di citazione e comparsa conclusionale.Per la convenuta ……… S.p.A. come da comparsa di costituzione e verbali di causa.Per gi interventori come da comparsa di intervento e verbali di causa. Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 11/04/2005, l’istante conveniva in giudizio la ……… S.p.A., esponendo: che detto ente aveva proceduto, senza alcun avviso ed illegittimamente all’iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà, per il presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per la somma di € 949,65=, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate spese, onerosi accessori e pretese; il Concessionario per La Riscossione Tributi, arbitrariamente, imputava il presunto ed imprecisato debito a: € 632,04= per tributi ed entrate, € 124,63= a titolo di interessi di mora, € 38,04= per compensi, diritti tabellari e spese di notifica, € 154,94= per spese di iscrizione ipotecaria; oltre tali generiche indicazioni, nel documento non era riportato il numero della cartella esattoriale da cui si potesse dedurre e rinvenire la natura del credito vantato, nonché l’Ente impositore; in tal modo veniva iscritta ipoteca sull’immobile di proprietà dell’attore e sito in …….. alla ……… …………. n° ….1 , Cod. Q1AA Catasto Urbano Sez. Foglio … Part. … Sub .., come indicato nel provvedimento. Inconfutabilmente per fatto, colpa, inadempimento e violazione di norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede, addebitabili alla convenuta, l’istante ha subito gravi danni personali e patrimoniali, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita, per cui come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 500/99 ha pieno diritto al risarcimento di ogni danno e pregiudizio subiti e di vedersi tutelato dall’adita Giustizia; il provvedimento impugnato e tutti gli altri ad esso collegati, sono illegittimi, ed il comportamento della Gest Line S.p.A. risulta arbitrario, ingiusto con conseguente nullità del provvedimento notificato e dell’iscrizione a danno dell’istante avvenuta in spregio di ogni canone di correttezza, trasparenza e buona fede, con seri e gravi danni patrimoniali e non patrimoniali per l’attore, privato della libera disponibilità di tutto il suo patrimonio immobiliare in virtù di un presunto credito assolutamente carente e sfornito di prova, legittimità e certezza. In base al documento impugnato, l’iscrizione ipotecaria deve intendersi nulla i9nnanzitutto per la carenza di ogni riferimento od indicazione della notifica di un valido titolo esecutivo, nonché per l’omissione dell’indicazione delle presunte date di notifica degli atti di accertamento, titoli e degli elementi necessari alla loro individuazione. La Gest Line S.p.A. ha palesemente violato i principi di correttezza, trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost, e la normativa a tutela dei diritti del contribuente in merito alla chiarezza e motivazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria e dei concessionari della riscossione, nonché il diritto di difesa dell’istante, poichè l’atto di comunicazione del 28/03/2003 è privo dei requisiti minimi per rendere edotto il debitore del motivo del drastico provvedimento. L’istante non avendo mai ricevuto regolare notifica di alcun avviso di mora, impugna e contesta quanto riportato nella impugnata comunicazione poiché non rispondente ai fatti e chiede ordinarsi ai sensi dell’art. 210 c.p.c. alla … S.p.A. di esibire la presunta notifica in originale degli avvisi di mora e titoli di credito che giustificherebbero l’azione. Altro motivo di nullità del citato provvedimento è la violazione dell’art. 24 Cost. a tutela dell’esercizio di difesa, per l’omessa indicazione delle modalità e termini nonché dell’autorità cui è possibile ricorrere. Peraltro, qualora il credito per cui si agisce risultasse pagato o prescritto, qualora dovesse accertarsi che la somma eventualmente dovuta è inferiore a £ .3.000.000= ovvero € 1.500,00=, allora la procedura sarebbe nulla anche ex art. 76 DPR 603/73, che vieta espressamente di utilizzare come mezzo di riscossione l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari quando il credito per cui si agisce è inferiore agli € 1.500,00=. La ……. S.p.A. dovrà dare prova di aver notificato all’istante entro il termine di decadenza del quinto mese della consegna del ruolo come disposto dall’art. 19, comma 2° lett. A Dlg 112/99. L’inosservanza di detto termine ha effetti caducanti di tutte le pretese di pagamento nei confronti del contribuente, il quale non può essere sposto indefinitamente alla pretese del fisco, come stabilito dalla Corte Costituzionale con Ordinanza 01/04/2003 n° 107. L’intera attività posta in essere dalla …… S.p.A. è palesemente illegittima sotto il profilo della esigibilità ed attuale sussistenza del credito del quale si eccepisce lo sgravio, il pagamento, la mancata notifica e/o la prescrizione per l’inutile decorrenza del termine quinquennale dalla data di costituzione della relativa obbligazione. Fuor di dubbio è che per colpa, fatto, inadempimento e gravi violazioni, anche di norme sulla privacy e sulla trasparenza, l’istante ha subito gravi danni personali e patrimoniali da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita, di cui si chiede l’integrale risarcimento. La responsabilità delle lesioni subite è determinata dalla ingiustizia del danno subito dall’istante in conseguenza dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. configura una responsabilità aquiliana a carico dell’esercente un pubblico servizio quale il concessionario della riscossione dei tributi. Peraltro, l’istante veniva richiamato anche dal personale del proprio istituto bancario, dove risultava pubblicizzata l’ipoteca iscritta a suo carico, per cui appariva soggetto in difficoltà ed insolvente, tanto da doversi scusare per subire la revoca dei fidi e favor creditizio, comunque bloccati a causa del provvedimento emesso da parte della convenuta, che ha provocato seri e gravi danni al buon nome, immagine ed onore dell’attore irrimediabilmente danneggiato e pregiudicato nel mondo finanziario ed immobiliare. Concludeva: disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, accertato le pretese, crediti ed i consequenziali provvedimenti esecutivi e persecutori in danno dell’istante sono nulli poiché ex art. 76 DPR 602/73 è vietato utilizzare come mezzo di riscossione l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari (come l’opposta iscrizione ipotecaria) quando il credito per cui si agisce è inferiore ad € 1.500,00 = 3 Milioni di lire, oltre che infondati, inammissibili ed ingiusti, oltre che non dovuti, visti gi atti e la documentazione esibita dall’istante, risultando, anche ipso iure, legittime, provate e fondate l’azione spiegata e le richieste di cancellazione dell’ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento danni in virtù di quanto esposto in premessa, per l’effetto, al fine di non veder compromessa la tutela dei diritti soggettivi ed assoluti relativi alla persona ed alla proprietà dell’istante, assunte, ove ritenuto, ulteriori informazioni e mezzi istruttori oltre quelli documentali e per titoli allegati al fascicolo, oltre a CTU medico legale per danni alla salute dell’istante; Ordinare alla ….. S.p.A. a provvedere senza ulteriore ritardo: alla immediata cancellazione a sue spese di ogni provvedimento di iscrizione d’ipoteca per cui è causa a danno dell’istante, e , quindi, alla comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo della parte ricorrente, trattati ed inseriti in archivi o banche dati, con indicazione della loro esatta origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato la segnalazione e per quale scopo, non risultando, in realtà, l’istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità o colpa; alla cancellazione definitiva dell’ipoteca, nonché del nominativo e di ogni altro dato ed operazione finanziaria o contrattuale relativi all’istante da elenchi, archivi e banche dati informatiche ed alla eliminazione definitiva dell’inspiegabile ed illegittima segnalazione di ogni altra informazione passata e recente riguardante lo stesso, perché infondata illegittima, ingiustificata, pericolosa e dannosa; alla consegna di ampia e formale certificazione della reale e legittima qualificazione del nominativo e della posizione dell’attore, fin’ora mai rilasciata e relativo attestato liberatorio affinché la stessa possa accedere normalmente a richiesta di mutuo, finanziamento e credito presso le società prescelte, senza subire ulteriori mortificazioni, discriminazioni e danni personali e patrimoniali oltre quelli già provocatigli; al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessuno escluso, da calcolarsi nella somma equitativamente decisa dalla Giustizia adita, sempre e comunque, nei limiti di 2.500,00 euro, oppure nella somma minore o maggiore ritenuta equa e di giustizia, importo da valutarsi anche tramite disponendo CTU contabile e medica per danni materiali – patrimoniali e lesioni personali, nonché all’attività professionale e da perdita di chance, provocati all’attore, riconoscere dunque, la sussistenza dei diritti personali e patrimoniali vantati dall’istante e la necessità di eliminare e cancellare false, inutili, inopportune, pericolose e dannose iscrizioni ipotecarie, ed informazioni pregiudizievoli relativi alla sua persona e nome contenuti, trattati e diffusi ancora principalmente da ….. S.p.A.; condannare la convenuta, per quanto di ragione, all’immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita a danno dell’istante, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e personali, esistenziali e morali, anche per violazione alla privacy, senza contare la fatica e lo stress subito dall’istante, per le lunghe ed interminabili code subite agli sportelli per ottenere informazioni e chiarimenti, dovutigli, sulla triste e amara persecuzione subita e sull’intera vicenda de quo, nella misura e limiti di € 2.500,00= ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa e nei limiti di competenza per valore del Giudice adito; condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutiva operata con clausola di attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. All’udienza del 24/06/2005 si costituiva la convenuta ……..S.p.A., la quale a mezzo del proprio difensore, contestava la domanda, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare rilevata la propria incompetenza per materia dichiarare l’inammissibilità della domanda attorea; in ogni caso rigettare la domanda attorea, perché infondata e non provata; condannare l’istante alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa in favore del procuratore con l’aggravante di cui all’art. 96 c.p.c. per temerarietà dell’azione proposta. All’udienza del 19/09/2005 si costituivano gli interventori che, per la medesima ragione dell’attore, spiegavano domande autonome nei confronti della …….. S.p.A.. Veniva richiesto ex art. 210 c.p.c. il deposito in atti da parte della ……. S.p.A. della documentazione relativa all’iscrizione ipotecaria. Acquisita la documentazione, ricostruito il fascicolo di ufficio ed i fascicoli di parte, la causa all’udienza del 12/10/2005 era riservata per la decisione.
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un’analisi normativa della procedura di vendita all’incanto degli immobili da parte del concessionario. La detta procedura è disciplinata nel Titolo II del DPR n° 602 del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in particolare: a) L’art. 50 comma 1° prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; b) Il successivo art. 76, contenuto nel capo II, intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, stabilisce che, il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire oggi € 1.500,00= (tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle Finanze); c) L’articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Il secondo comma del citato articolo 77 dispone poi che, se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell’articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all’espropriazione; d) L’art. 79 che indica le modalità di determinazione del prezzo di vendita dell’immobile all’incanto. Altre successive norme disciplinano, poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all’assegnazione del bene immobile. A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dell’espropriazione immobiliare da parte del soggetto debitore. Si osserva che ai sensi dell’art 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, salvo l’opposizione del terzo, o l’azione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita. Ciò non corrisponde al vero, in quanto con il Dlgt 46/99 art. 29 n° 2, e stata introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere la sospensione dell’esecuzione, e/o di opporsi all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l’art. 29 Dlgt 46/99 così testualmente recita “Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto”. La specifica dizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alla debenza o meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo. Nel caso di specie, quindi, opportunamente l’attore ha provveduto ad incardinare azione di accertamento in ordine alla legittimità dell’intervenuta iscrizione ipotecaria sulla base di ruoli presuntivamente notificati in cartelle esattoriali.Invero, nel caso di specie dall’esame del documento, con il quale la …..S.p.A. ha comunicato all’attore la iscrizione di ipoteca sull’immobile di sua proprietà, si rileva che le somme richieste sono portate dalle cartelle n° ………… per € 498,49=, notificata il 29/12/2001, e n° ………. per € 133,55=, notificata il 26/07/2004, il tutto per complessivi € 794,71=, comprensivi di interessi di mora e spese di notifica e successive, ma da esse non si è potuto esplicitare la natura del carattere tributario o non tributario della richiesta di pagamento. In ordine alla procedura di cui all’art. 50 DPR 602/73, si osserva che il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta previsto dal predetto articolo, deve provvedere a notificare l’avviso di cui al secondo comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere al pagamento nei cinque giorni successivi. Orbene, nel caso che ci occupa, da un attento esame del documento inviato all’attore, non è stato possibile rilevare l’avvenuta ed esatta notifica della cartella di pagamento ne, tanto meno, dell’avviso di mora. Pertanto, vista anche la richiesta attorea contenuta nell’atto introduttivo, si ordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line di depositare in atti i titoli e la documentazione attestante la notifica dei predetti titoli nei termini e nei modi previsti dal DPR 602/73, ed dalle norme da esso richiamate e comunque richiamabili. Il Concessionario vi provvedeva, ed all’esame della documentazione depositata si poteva agevolmente rilevare che le menzionate cartelle esattoriali erano relative ad infrazioni al codice della strada. Quanto alla notifica delle cartelle esattoriali si evinceva che non erano state regolarmente eseguite; ovvero per quanto riguarda la prima cartella esattoriale, quella del 2001, risultava una dicitura “preso visione rifiuta l’atto”, quanto a quella del 2004 “nipote convivente – rifiuta di firmare”. Giova osservare che, nella documentazione depositata dalla Gest Line, si nota una dichiarazione dell’ufficiale esattoriale con la quale definisce l’attore “irreperibile” alla data del 26/07/2004. A parere di questo Giudicante, le notifiche così come eseguite sono nulle, invero l’ufficiale esattoriale addetto alla notificazione ben poteva procedere al deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., in osservanza del disposto di cui all’art. 60 del DPR 600/73. Stante la palese nullità della notificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, ne discende la nullità della predetta iscrizione. Peraltro, il Concessionario non ha prodotto in atti gli avvisi di mora notificati, in forza dei quali l’attore avrebbe potuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L. 689/81. Si osserva, ancora, che il Concessionario ha proceduto alla iscrizione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà dell’attore in totale dispregio della normativa in materia, ovvero dell’art. 76 del DPR 603/73, il quale espressamente dispone che l’azione di esecuzione immobiliare, della quale l’iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non può essere esperita laddove il credito sia inferiore ad € 1.500,00= (già £.3.000.000=), nel caso di specie il presunto debito ammonta ad € 949,65= comprensivo di interessi e spese. Da quanto sin qui detto, la domanda così come proposta è fondata e merita accoglimento. Invero, il Concessionario ha provveduto all’iscrizione di ipoteca sull’immobile di proprietà del ricorrente, come si evince dall’avviso impugnato e prodotto in atti, sulla base di titoli mai notificati nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, ed in contrasto con il dettato dell’art. 76 del DPR 602/73. Il comportamento del Concessionario nella fattispecie è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti e degli interessi dell’attore, denota, peraltro, una estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione che appaiono assolutamente coercitivi nei confronti del cittadino. Passando alle altre domande risarcitorie proposte dal ricorrente , va osservato che le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa, va qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del comportamento posto in essere dalla …….. S.p.A. attraverso la adozione del provvedimento di iscrizione di ipoteca sull’immobile. Domanda che, avendo ad oggetto una attività materiale lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria. Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare la……. S.p.A. che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (art. 2 legge n. 2248/1865 All. E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica giuridica ritenere che l’ordinamento affidi ad un organo la competenza per l’esercizio di un potere e preveda o consideri fisiologico che dall’attività di tale organo possano conseguire abusi di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto al cittadino la facoltà di ricorrere all’organo giurisdizionale dinanzi al quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poter richiedere contestualmente il risarcimento dei danni. Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale immunità della P.A., pur in presenza di un esercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare momento storico caratterizzato dall’abbandono di concezioni arcaiche, implicanti una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei cittadini. Orbene, assunto che l’ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell’esercizio del potere, non v’è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa non comportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizio arrecato. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la configurabilità della responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno rivisitato la interpretazione dell’art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico. Sicché, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla “ingiustizia del danno”, costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l’attore abbia dovuto dedicare tempo alla vicenda chiedendo spiegazioni alla convenuta Gest Line S.p.A., senza apparente esito, e dovendosi rivolgere ad un legale per la tutela dei propri interessi. Pertanto, in accoglimento della domanda attrice consegue il risarcimento del danno esistenziale e morale, nella misura equitativa di € 1.500,00=. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta …….. S.p.A., e si liquidano in dispositivo.Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiarare la procedibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell’art. 105 c.p.c., e successivamente procedere all’analisi delle singole posizioni giuridiche.In ordine alla posizione della sig.ra …….. si osserva che per le cartelle esattoriali nn°……………. le notifiche appaiono regolarmente eseguite rispettivamente in data 18/07/2001 e 19/02/2001, mentre per quelle …………. e …….. non è stata fornita alcuna prova relativamente alle notifiche. In ordine alla posizione del sig. ………. si osserva che le cartelle esattoriali sono state tutte regolarmente notificate a mano del coniuge. In ordine alla posizione del sig. …………… si osserva che solo la cartella ………. è stata regolarmente notificata, mentre per le altre non vi è traccia di notifica. Comunque, è opportuno rilevare che, anche nel caso di tutti gli interventori, alcuna delle cartelle menzionate è stata preceduta dall’avviso di mora come prescritto dal DPR 602/73 art. 50. Orbene, anche nel caso degli interventori l’iscrizione ipotecaria perpetrata dalla ……. S.p.A. è del tutto illegittima. Sussistono per i citati interventori, per i motivi già esposti innanzi per l’attore principale, gli estremi per la condanna della convenuta ad un risarcimento danni di tipo esistenziale e morale nella misura di € 1.500,00= per ognuno di essi e conseguente condanna alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :a) Accoglie la domanda e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta dalla ……. S.p.A. sull’immobile di proprietà del sig. Benvenuto Alberto poichè contraria al dettato di cui all’art. 76 DPR 602/73;b) condanna, la ……… S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del sig. ……… che liquida in via equitativa, in complessivi €.1.500,00=, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;d) Condanna la ………… S.p..A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. ……………….. delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 120,00= per spese vive, € 650,00== per diritti ed € 850,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore. e) Accoglie le domande degli interventori e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta dalla ……..S.p.A. sugli immobili di proprietà dei signori …….., ……….. e ……. poichè contraria al dettato di cui all’art. 76 DPR 602/73;f) Condanna, la ……… S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dei signori …………….. che liquida in via equitativa, in complessivi €.1.500,00=, per ognuno di essi, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;g) Condanna la ……. S.p..A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori ……………… delle competenze del presente giudizio che si liquidano, per ognuno di essi, in € 60,00= per spese vive, € 450,00== per diritti ed € 650,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.
Napoli 26112005 Il Giudice di Pace Dott. Renato Marzano