Ipoteca illegittima senza intimazione pagamento
La Concessionaria può procedere all’iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente per il mancato pagamento del
compenso all’esattore e degli interessi di mora, solo se il ricorrente
non abbia onorato il pagamento nei tempi previsti per il provvedimento riscossorio emesso ad hoc. Questo è quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez XIV con la sentenza n. 117/14/09 del 18/09/2009.
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La vicenda
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A
seguito di un accertamento per una valutazione di un atto successorio,
In data 17/07/2006 è stata notificata ad un contribuente una cartella
di pagamento portante un carico tributario.
Nelle
avvertenze dell’atto riscossorio veniva riportato quanto segue: “il
versamento è dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica e in caso di
mancato pagamento entro la scadenza indicata la Concessionaria
procederà ad esecuzione forzata, nonché al fermo amministrativo di beni
mobili registrati, all’ipoteca sugli immobili di proprietà dei
contribuenti e ad acquisire presso i suoi debitori notizie sui suoi
crediti nei loro confronti. Qualora, invece, il pagamento sia
effettuato in ritardo il contribuente dovrà
provvedere a pagare gli interessi di mora ed i compensi di riscossioni
pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo”.
La
Parte, con un giorno effettivo di ritardo, ha versato l’intero importo
della cartella notificatagli senza procedere al computo degli interessi
di mora e dei compensi della riscossione.
La Concessionaria della riscossione, a seguito del parziale pagamento della stessa da parte del Contribuente, dopo aver scomputato dall’importo ricevuto il suo compenso e gli interessi di mora, ha iscritto l’ipoteca sui cespiti immobiliari della
Parte senza aver prima invitato il contribuente a pagare l’importo
mancante; l’iscrizione è stata effettuata per un importo pari al doppio
dell’importo non riscosso così come previsto dall’art 77 1°
comma del D.p.r 602/1973 e tale provvedimento restrittivo è stato
notificato alla Parte con una nota emessa dal Concessionario il
07/12/2007, ben oltre un anno dalla notifica della cartella di
pagamento.
Il
Contribuente ha proposto ricorso in opposizione all’atto emanato
dall’Ente preposto alla riscossione specificando che, se pur in ritardo
di un giorno, aveva provveduto al pagamento integrale del ruolo. La
C.T.P. di Bari con sentenza n. 113/23/08 ha
accolto le doglianze del Ricorrente e ha annullato l’iscrizione
ipotecaria impugnata. A questo punto la Parte resistente ha proposto
appello contro la sentenza della Commissione Provinciale. Nella
opposizione ha confermato il suo operato
sostenendo che il provvedimento è scaturito dalla riscossione parziale
del debito tributario dovuto al ritardo del pagamento. Ed in
particolare dal fatto che nel versamento effettuato, la Parte non ha pagato spontaneamente gli ulteriori interessi di mora ed i compensi di riscossione, per cui l’Appellante a tutela del credito ha provveduto all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili del contribuente per
un importo pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato,
così come previsto dalla normativa (art 77, 1° comma del D.P.R.
602/1973).
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Sentenza
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La Commissione Tributaria Regionale ha giudicato infondato l’appello della Concessionaria della riscossione e lo ha rigettato. la C.T.R. ha fatto notare che, né dalla comunicazione, né dall’allegato alla stessa, si
evince che la Concessionaria dall’importo versato dal Contribuente, si
è prima pagata il suo compenso e gli interessi di mora e
successivamente ha versato all’Erario la restante parte. Con tale
comportamento ha privilegiato in primis i suoi crediti, ed in secondo
luogo il debito tributario in totale disaccordo con quanto previsto
dall’art 31 comma 3 del D.P.R 602/1973 che testualmente recita: “ nei
riguardi delle rate scadute l’imputazione è
fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta,
di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora
e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturate a favore del
concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le
rate scadute e relativa indennità di mora”. Per cui l’Ente incaricato a
riscuotere, in virtù dell’integrale pagamento della
cartella notificata alla Parte, avrebbe dovuto imputare tale somma
versata al debito d’imposta. Successivamente, visto che era decorso un
anno dalla notifica della cartella, avrebbe dovuto notificare un atto riscossorio di intimazione di pagamento con il dettaglio analitico dell’importo dell’aggio e degli interessi di mora maturati , ai sensi dell’art 50 del D.P.R 602/1973. Solo dopo la mancata riscossione di tale spettanza procedere alla iscrizione ipotecaria.
Nel
caso specifico, visto il pagamento totale dell’imposta dovuta, il
credito della Concessionaria sorto a causa del ritardo di pagamento,
non è credito erariale assistito da privilegio, ma un comune credito
chirografario. Inoltre, così come prescritto
dall’art 76 comma 1 del D.P.R 602/1973 “il Concessionario può procedere
all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per
cui si procede supera complessivamente ottomila euro”, il debito
tributario vantato, in questo caso, è di € 0,00 (il ricorrente ha
pagato tutto il debito tributario), tale importo, ovviamente, non supera il limite previsto dalla norma, e quindi non fa sussistere il presupposte per tale forma di garanzia.
Quindi,
la Commissione Tributaria della Regione Puglia ha richiesto in primo
luogo l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, ed in secondo luogo l’emissione del provvedimento riscossorio ad hoc per quanto dovuto dalla ricorrente per il compenso all’esattore e per gli interessi di mora.
Solo se questa provvedimento non verrà onorato nei tempi previsti e nel suo quantum, la Concessionaria potrà provvedere all’eventuale iscrizione dell’ipoteca.
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Considerazioni
La
sentenza in commento è perfettamente in linea con precedenti sentenze
(C.T.P. di Treviso n. 21 del 05/06/2007, e dalla C.T.P di Milano n.
137/03/09, C.T.P. di Benevento n. 34 del 19/03/2008) e con quanto
osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. Cass SSUU n.
2053 del 31/01/2006). Tale giurisprudenza considera l’ipoteca una
misura cautelare conservativa strumentalmente connessa
all’espropriazione forzata immobiliare e
dunque soggetta all’applicazioni non solo della disposizione dell’art
77 del DPR n. 602/73 (Espropriazione immobiliare) ma anche ai precetti
consacrati negli articoli 49 e seguenti (Espropriazione forzata –
Disposizioni generali). Tuttavia , la sentenza a commento si discosta
da altra giurisprudenza (C.T.P. di Bari sentenza del 13/03/2008 n. 21
C.T.P. di Salerno del 06/06/2007 n.167, C.T.P. di Enna del 18/07/2008 n.162) che ritiene che la prescrizione del secondo comma dell’art 50 del Dpr
602/73 concernente la preventiva notificazione di una intimazione ad
adempiere, riguarda il procedimento di espropriazione forzata e che
quindi tale notificazione non è esigibile dal contribuente come atto
propedeutico all’iscrizione di ipoteca, che ha una sua propria funzione
cautelare. Da tali giudizi si evince che il ruolo, decorsi inutilmente
il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, costituisce il
titolo per l’iscrizione dell’ipoteca.
avvocato Sentenza molto interessante. Segnalo, in proposito, il disegno di legge del 17.06.2009 intitolato "Modifiche all’art.77 del DPR 602/73" che prevede la nullità dell’iscrizione ipotecaria non preceduta dall’intimazione di pagamento.