Ipoteca iscritta dal Fisco non è soggetta a revocatoria fallimentare
L’ipoteca iscritta dal fisco non è riconducibile ad alcun tipo di ipoteca tra quelle regolamentate dal codice civile, pertanto può essere definita come genere a sé, che resiste innanzi alla revocatoria fallimentare. Questo il dictum della I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, espresso nella sentenza 5 marzo 2012, n. 3398.
Il Tribunale di Forlì aveva rigettato l’opposizione proposta da Equitalia Romagna S.r.l. nei confronti di un provvedimento emesso dal giudice fallimentare col quale aveva ammesso la revocatoria di una ipoteca iscritta da Equitalia contro un individuo in seguito dichiarato fallito. Il Tribunale aveva pertanto disatteso le doglianze dell’opponente, ritenendo equiparabile al titolo giudiziale il titolo amministrativo posto a base dell’istanza di iscrizione di ipoteca, ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, e aveva confermato la decisione del giudice delegato al fallimento.
Nel motivare la propria decisione, il Collegio rammenta che il codice civile contempla tre tipologie di ipoteca: legale (art. 2817), giudiziale (art. 2818), volontaria (art. 2821). Nella fattispecie esclude subito la ricorrenza di quella volontaria poiché presuppone l’adesione del debitore. In merito all’ipoteca di tipo legale, la Corte rammenta che si configura per l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di vendita, a favore dei coeredi, dei soci e degli altri condividenti per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai condividenti obbligati, per lo Stato sui beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile. In merito a quella giudiziale, ogni provvedimento di condanna al pagamento di una somma, ovvero all’adempimento di diversa obbligazione, ovvero al risarcimento danni da liquidarsi, rappresenta titolo per iscrivere ipoteca.