Ipoteca temeraria: Equitalia è condannata a corrispondere una somma secondo equità
Com’è noto, la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha radicalmente mutato la regolamentazione delle spese processuali. Tra le tante novità, spicca l’introduzione del 3° comma dell’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria. La nuova previsione attribuisce al giudice, anche d’ufficio – proprio in sede di pronuncia sulle spese – il potere di condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa. La novella è nel segno di un evidente rafforzamento dei poteri sanzionatori del giudice contro chi, a vario titolo, rallenti la durata fisiologica e ragionevole del processo. In tal senso, l’istituto della lite temeraria potrebbe divenire un efficace strumento di deflazione del contenzioso, con connesso effetto “general preventivo”, ovvero capace di frenare l’eccesso di litigiosità tipico del nostro ordinamento. Antecedente storico della disposizione in parola è l’art. 385 comma 3 c.p.c., relativo al solo giudizio in Cassazione, che, infatti, è stato contestualmente abrogato. In linea generale, l’opinione tradizionale formatasi in tema di responsabilità processuale aggravata (dunque relativamente al 1° e 2° comma dell’art. 96 c.p.c.), ha sostenuto, per diverso tempo, che essa costituisse una species del genus responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. In tal senso, si è sostenuto che la responsabilità per lite temeraria mirerebbe a colpire il comportamento del soggetto, che abusa del diritto ad agire o resistere in giudizio. L’orientamento è stato confermato anche da un recente arresto della Corte Costituzionale (C. cost. 23 dicembre 2008, n. 435, in Giust. civ., 2009, n. 3, 551). In particolare, i presupposti applicativi dell’istituto erano ravvisati: a) nella soccombenza dell’agente o del resistente; b) nella produzione di un danno nei confronti della controparte, casualmente e direttamente connesso alla condotta illecita dell’agente o del resistente; c) in un comportamento caratterizzato, dal punto di vista soggettivo, da malafede o colpa grave. In tal senso, onde ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla responsabilità processuale aggravata, la parte dovrebbe fornire la prova sia dello stato soggettivo dell’autore dell’illecito, sia dell’an che del quantum debeatur. (In tal senso, ex plurimis: v. Cass. 9 settembre 2004, n. 18169, inedita; Cass. 19 luglio 2004, n. 13355, inedita; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941, in Giust. civ., 2003, I, 1910; Cass. 6 febbraio 1998, n. 1200, in Riv. giur. ed., 1998, 854; Cass. 21 luglio 2000 n. 9579; id., sez. lav., 16 febbraio 1998 n. 1619). Orbene, è noto che – probabilmente anche a causa di siffatta interpretazione tradizionale – l’istituto della lite temeraria ha registrato un vero e proprio fallimento applicativo. Ciò, da un lato, a causa delle oggettive difficoltà di ordine probatorio (non è sempre agevole fornire una dettagliata prova del pregiudizio subito); dall’altro, a causa del rigore dei giudici che non liquidano il danno senza adeguata allegazione e prova. In tempi recenti, tuttavia, la lite temeraria è stata “rivitalizzata” (per così dire) dal felice connubio con il cd. danno esistenziale (ex plurimis: Trib. Bologna 27 gennaio 2005, in Resp. Civ. e Prev., 2005, 1780; Trib. Bologna 20 settembre 2005, in Fam. pers. succ., 2005, 565; Trib. Roma 18 ottobre 2006, in D&G, 2006, 45, 36.-, Cfr.; Trib. Roma, sez. VI, 18 ottobre 2006, in Merito, 2007, 1, 17; App. Firenze 3 marzo 2006, in Resp. civ. e prev., 2006, 1915). Il processo, infatti, ci impone attività che potevamo evitare, che potremmo trovare estremamente sgradevoli; ci impedisce di svolgere la vita per come l’avevamo programmata o per quelle che erano le nostre abitudini: tutto lecito, se solo il processo non sia stato iniziato dolosamente o per colpa grave (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1339, in Resp. Civ. e Prev., 2004, 463). In tale temperie, si è giunti alla novella del 2009, la quale, come detto, ha aggiunto il comma 3° all’art. 96 c.p.c., ivi contemplando l’ipotesi di una condanna che si discosta nettamente dalla tradizionale responsabilità aggravata. La fattispecie appare, infatti, assolutamente sganciata – quanto ai presupposti – sia dalla verificazione di un danno a carico della parte vittoriosa, sia dalla sussistenza di un illecito caratterizzato da dolo o colpa grave in capo all’altra. In buona sostanza, lo strumento introdotto è automatico, (nel senso che la condanna al pagamento della somma di denaro, ulteriore rispetto alle spese di lite, consegue ipso facto all’accertamento della condotta illecita) ed officioso (nel senso che si prescinde da qualsiasi istanza della controparte).
Le novità si possono così sintetizzare:
1) la condanna può intervenire d’ufficio, su iniziativa del giudice;
2) la sanzione – diversamente da quella prevista dai primi due commi – non richiede la prova del danno;
3) la quantificazione della somma avviene secondo equità, non essendo previsti limiti (né minimi né massimi) che restano affidati all’equo apprezzamento del giudice.
Le caratterizzazioni indubbiamente atipiche del nuovo istituto non hanno mancato di suscitare un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Certamente, il breve lasso di tempo trascorso dalla sua introduzione nel nostro ordinamento non consente ancora di discorrere di orientamenti dominanti o minoritari, ma soltanto di prime (coraggiose) applicazioni giurisprudenziali e di primi (faticosi) tentativi dottrinari di ricostruzione dogmatica dell’istituto. Può essere utile, anzitutto, focalizzare i nodi problematici attorno a cui ruotano tutte le varie interpretazioni:
a) qual’è la natura giuridica di siffatta condanna (è una species del genus responsabilità civile ovvero una condanna punitiva)?
b) quali sono i presupposti applicativi (è necessaria la soccombenza, insieme al dolo o colpa grave dell’agente)?
c) quali sono i criteri di liquidazione della somma (equitativi puri o agganciati a parametri certi)?
La pronuncia in commento – che, certamente, non ha la pretesa di dettare soluzioni definitive sul tema – tuttavia si segnala per più ragioni. Anzitutto poiché costituisce la prima applicazione (edita) del nuovo istituto connesso ad una garanzia reale accesa temerariamente. Poi, perché il giudicante esplicita assai dettagliatamente sulla base di quali valutazioni ha proceduto alla condanna. Infine, poiché l’importo liquidato è davvero assai rilevante rispetto alle altre pronunce fin’ora in circolazione, che condannavano a somme meramente simboliche.
Il caso è tanto semplice quanto “sconcertante” (così testualmente il Giudice).
1. In primo luogo il titolo esecutivo (vale a dire la cartella esattoriale sottesa alla iscrizione ipotecaria) era stato sospeso dal Giudice di Pace di Ostia, in contraddittorio con la stessa spa Gerit Equitalia.
2. In secondo luogo è illegittimo iscrivere ipoteca per somme, come in questo caso, che non superano gli €.8.000 (in tal senso, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22.02.2010 n. 4077).
Questa, nel merito, la decisione del Giudicante. La motivazione è suffragata dalla corretta esegesi degli artt. 76 e 77 del DPR 602/1973. Ed invero, una lettura sistematica dei medesimi e delle norme codicistiche in tema di ipoteca, fa concludere il Giudicante nel senso che “un legislatore sano di mente non avrebbe mai potuto immaginare un’ipoteca orbata del diritto di espropriare (e ridotta a semplice prenotazione reale per una eventuale espropriazione da altri iniziata e che potrebbe non intervenire mai !?!)”. Il tal senso, occorre più realisticamente affermare che l’ipoteca può essere iscritta soltanto laddove il credito complessivamente iscritto a ruolo superi gli ottomila euro. Ne deriva l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, della quale va dichiarata, pertanto, la nullità”.
– in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ;
– non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
– l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
– a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
– infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
In particolare, quanto al profilo dell’elemento soggettivo, prosegue il Giudice “poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, chi scrive opina che debba sempre esistere qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in questo caso della soccombenza). Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l’unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma)”.
Se tanto è vero, prosegue il giudice capitolino, nel caso di specie, non vi è dubbio che la soccombente abbia agito abusando, in modo clamoroso, del suo diritto di iscrivere ipoteca legale, con dolo. Ed invero essendo stata parte del procedimento nel quale era stata sospesa l’esecutorietà del titolo, non poteva non sapere che l’ipoteca che successivamente iscriveva era del tutto illegittima.
Interessante, poi, la disquisizione in ordine ai criteri di liquidazione dell’importo. In particolare, l’ammontare della somma deve essere proporzionato:
1. allo stato soggettivo della spa Gerit Equitalia (e per essa dei suoi organi operativi), che in questo caso è da qualificarsi doloso; infatti la convenuta essendo parte costituita della causa nella quale il Giudice aveva sospeso l’esecutorietà non poteva non sapere che non doveva assolutamente, non poteva assolutamente scrivere ipoteca; l’averlo fatto connota condotta volontariamente arbitraria;
2. alla qualità del responsabile, in questo caso trattandosi di soggetto di notevolissime dimensioni, necessariamente ben strutturato, come si evince logicamente dalla necessità di supportare con una adeguata estesa e competente organizzazione lo svolgimento delle funzioni che in epigrafe accompagnano la ragione sociale (.. Agente per la Riscossione della Provincia di Roma). A tale soggetto sono concessi grandi poteri (per rimanere ai più noti, ipoteca legale, fermo di veicoli e natanti..) ai quali, come è giusto, si deve accompagnare un senso di responsabilità, di prudenza, e di equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica;
3. alla importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute. Nel caso di specie si tratta di vincolo assai invasivo e penalizzante per chi lo subisce, sia dal punto di vista oggettivo (è del tutto inutile soffermarsi a ricordare gli effetti dell’ipoteca, quelli diretti e quelli indiretti, sulla commerciabilità del bene, sulla possibilità di ottenere mutui e finanziamenti e via dicendo) e sia dal punto di vista soggettivo, per lo stress, l’agitazione, la preoccupazione per le gravi conseguenze, la vergogna ed altri sentimenti che secondo id quod plerumque accidit invadono chi lo patisce;
4. alla forza ed al potere economico del responsabile. Attesa infatti la funzione, sopra esplicitata del nuovo istituto, non v’ha dubbio che la somma che il Giudice pone a suo carico debba costituire un efficace deterrente per la reiterazione di analoghe condotte. Diversa di conseguenza sarà la somma a valere per un pensionato sociale rispetto a soggetto dotato di elevati mezzi economici;
5. alla condotta processuale della convenuta.
Tutto ciò considerato e valutato, la somma che si reputa equo attribuire all’attrice ed a carico della spa Gerit Equitalia, ai sensi dell’art. 96 III° comma cpc è quella di €.25.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
In conclusione, quanto alla qualificazione della condanna de qua, è assai interessante l’adesione del giudice all’orientamento di quella parte della dottrina che la configura come una sorta di “sanzione civile d’ufficio” (in tal senso, sia consentito il rinvio a Morano Cinque, in Resp civ. e prev. 2010), sganciata sia dalla prova del danno cagionato che dalla richiesta di parte.
La SOLUZIONE di Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010
Ai fini dell’applicabilità della condanna di cui all’art. 96 3° comma c.p.c.:
– non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno;
– non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
– l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità;
– a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
– infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Quanto ai criteri di liquidazione dell’importo, l’ammontare della somma deve essere proporzionato:
1. allo stato soggettivo del soccombente;
2. alla qualità del responsabile, in questo caso trattandosi di soggetto di notevolissime dimensioni, necessariamente ben strutturato…come è giusto, si deve accompagnare un senso di responsabilità, di prudenza, e di equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica;
3. alla importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute. Nel caso di specie si tratta di vincolo assai invasivo e penalizzante per chi lo subisce, sia dal punto di vista oggettivo e sia dal punto di vista soggettivo.
4. alla forza ed al potere economico del responsabile. Attesa infatti la funzione, sopra esplicitata del nuovo istituto, non v’ha dubbio che la somma che il Giudice pone a suo carico debba costituire un efficace deterrente per la reiterazione di analoghe condotte. Diversa di conseguenza sarà la somma a valere per un pensionato sociale rispetto a soggetto dotato di elevati mezzi economici;
5. alla condotta processuale della convenuta.