IPOTECHE ILLEGITTIME SOTTO I 20MILA EURO – EQUITALIA CI PROVA MA NOICONSUMATORI.IT CHIEDE I RISARCIMENTI DANNI
Equitalia continua a tenere iscritte ipoteche illegittime per importi inferiori a 20.000 euro, e per giunta senza preavviso. Il Movimento NOICONSUMATORI.IT chiede in questo caso severe condanne per la temerarietà (in base all’articolo 96 cpc) e al risarcimento dei danni.
«Equitalia – tuona l’avvocato Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori.it – Movimento Anti-Equitalia – è tenuta a cancellare le ipoteche iscritte, visto che la norma si applica in modo retroattivo e dovrà risarcire tutti i danni alle vittime di soprusi ed errori».
Il decreto 16/2012 sancisce infatti la nuova soglia per la cancellazione del debito. Come stabilito dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, l’agente della riscossione, infatti, non può iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a 20 mila euro. L’Agente della riscossione, inoltre, non può iscrivere ipoteca nei confronti del contribuente che ha ottenuto la rateazione. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è stata respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione (come si legge nelle norme pubblicate proprio da Equitalia).
Alcune precisazioni risultano poi necessarie sul valore retroattivo del decreto. In base alla sentenza n. 5771 del 12 aprile 2012 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sono da ritenersi illegittime le iscrizioni di ipoteche Equitalia per importi inferiori a 20.000 € (il limite precedente era di 8.000€, D.L.40/2010). Ma c’è di più: il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco, se di importo inferiore a 8.000 euro, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del D.L. 40/2010.
Quindi, secondo le Sezioni unite della Cassazione, il divieto di procedere alle iscrizioni di ipoteche per debiti inferiori a 8.000 euro, in virtù del combinato disposto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, vale anche per il passato.
Inoltre tale sentenza obbliga Equitalia ad operare a proprie spese le cancellazioni richieste dai cittadini. Pertanto spetta a quanti abbiano un’ipoteca iscritta su un proprio bene immobile, per un debito verso il Fisco inferiore a 20.000 euro, presentare/reiterare alla società di riscossione l’istanza di cancellazione.
Molto spesso il contribuente si trova iscritto alla Crif o altre banche dati a sua insaputa, proprio a causa delle iscrizioni ipotecarie di cui molti contribuenti non sono a conoscenza. E’ bene allora informarsi ed attivare ogni possibile forma di difesa. Info ed assistenza in tutte le sedi di Noiconsumatori.it Movimento Anti-Equitalia.
GrandissimI come sempre. Io sono già pronto ad attaccare. “L’attacco è la migliore difesa” Pignoriamo l’EQUITALIA!!!!!!!! Portiamola a Strasburgo!!!!!!!!!!
Buongiorno io mi ritrovo con delle ipoteche su un fondo al 50%di proprietà di mia suocera deceduta nel 2011 adesso ereditato da mia moglie tutte sotto ai 20000 euro una del 2007 una 2006 e una 2009 sono stato da equitalia e l incaricata stessa mi ha fatto presentare le istanze di cancellazione dicendo che erano illegittime dopo (io nemmeno lo sapevo) a distanza di due giorni mi mandano una mail dove mi dicono che sono legittime perché anteriori al 2012 cosa posso fare? Grazie in anticipo