Irpef locale «libera» dal 7 giugno
Per istituire o aumentare l’addizionale comunale all’Irpef bisogna aspettare il 7 giugno, oppure l’arrivo (poco probabile) del nuovo regolamento chiamato a fissare gli spazi di libertà fiscale dei sindaci. Le delibere varate finora dai Comuni sono «sospese» di nome ma inefficaci di fatto, e andranno rivotate in consiglio comunale entro il 30 giugno, data di scadenza per l’approvazione dei preventivi. Chi ha già votato il bilancio 2011 e vorrà introdurre la nuova aliquota dovrà adottare subito una variazione di bilancio, ma non sarà costretto a riapprovare i conti.
Con la risoluzione 1/2011 diffusa ieri il dipartimento delle Finanze ha soddisfatto l’attesa di chiarimenti nutrita dai Comuni sulle possibilità di movimento dell’Irpef locale aperte dal decreto legislativo sul federalismo municipale, e ha adottato una linea «rigorosa» per evitare che le decisioni dei sindaci siano a rischio contenzioso. La questione nasce dall’articolo 5 del decreto sul fisco dei sindaci (Dlgs 23/2011), che fa tre cose: prevede «la graduale cessazione» del blocco delle addizionali, rimanda a un regolamento attuativo dell’Economia da varare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs (cioè entro il 6 giugno) per definire chi può ritoccare le aliquote e di quanto, e aggiunge che in caso di «mancata emanazione nei termini» del regolmento attuativo l’Irpef locale sarà mobile solo nei Comuni che oggi chiedono meno del 4 per mille, e che potranno ritoccarla al massimo del 2 per mille all’anno senza superare comunque il tetto del 4 per mille.
Con una norma scritta così, spiega il dipartimento delle Finanze, gli enti locali «non possono legittimamente istituire o aumentare» l’addizionale prima del 7 giugno, perché per il momento «continua a perdurare la sospensione» di questo potere prevista dal 2008 (è stata introdotta dall’articolo 1, comma 7 del Dl 93/2008). Le delibere dei più rapidi, che oltre a decidere gli incrementi li hanno già comunicati al dipartimento delle Finanze, vengono timbrate come «sospese», ma «non potranno riprendere vigore né dopo il 6 giugno né dopo l’emanazione del regolamento governativo». L’obbligo di deliberare solo dal 7 giugno, insomma, non ammette eccezioni.
Una difficoltà ulteriore si apre per le spese che le nuove aliquote dell’Irpef locale sono chiamate a coprire. I tributi, infatti, vanno decisi prima di approvare il bilancio preventivo (lo impone l’articolo 172, comma 1, lettera e del Dlgs 267/2000, e lo hanno confermato in più occasioni sia le Finanze sia la Corte dei conti), e determinano un gettito che va a finanziare una serie di spese. Chi ha approvato il preventivo, quindi, si trova nei fatti delle uscite scoperte a causa dell’invalidità delle nuove addizionali che avrebbero dovuto coprirle.
Sul punto, le Finanze optano per una linea interpretativa più “morbida” (come anticipato sul Sole 24 Ore del 20 aprile), che non impone la riapprovazione del bilancio ma solo una sua variazione, da adottare «con la massima urgenza». La prima strada, indicata dalla Corte dei conti della Lombardia (delibera 205/2011), avrebbe implicato di riscrivere il certificato di bilancio, risottoporre tutti i conti all’esame dei revisori e duplicare tutti gli altri passaggi che accompagnano il preventivo. L’indicazione ministeriale ha una conseguenza importante anche per chi non ha ancora variato l’addizionale ma non vuole attendere le ultime tre settimane utili per approvare il preventivo. Il via libera al bilancio, infatti, non blocca la possibilità di ritoccare il prelievo fra il 7 e il 30 giugno, ma impone solo il ricorso a una variazione in tempi brevi.