IRPEF: quando si applica la maggiore detrazione prevista dal TUIR
La Corte di Cassazione, con sentenza 18 giugno 2010, n. 14707 ha stabilito che ai fini IRPEF, la maggiore detrazione prevista dal TUIR per il coniuge a carico si applica per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali o se si tratta di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e, se il contribuente non è coniugato o legalmente ed effettivamente separato. Dalla nozione “mancanza del coniuge” vanno quindi esclusi i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.