Irpef: se non la paga il datore di lavoro, può essere chiesta al lavoratore stesso
La Corte di Cassazione con la sentenza n.
8316 del 7 aprile 2009 ha deciso che l’irpef, se non è stata
versata dal datore di lavoro, può essere richiesta direttamente al lavoratore. Un amministrazione statale ha fatto ricordo rifacendosi ad una sentenza del 2006 (Cassazione civile, sez. trib., 16 giugno
2006, n.14033) sulla stessa materia: “il contribuente, che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla
fonte a titolo di acconto, resta debitore principale dell’obbligazione
tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all’erario
l’importo della ritenuta, l’amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme
dovute a titolo di imposta”.