Irragionevole durata del processo: prescrizione del diritto all’equa riparazione Cassazione civile , sez. I, sentenza 24.02.2010 n° 4524
Il quesito:
- In caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, qual è il termine di prescrizione applicabile?
Il caso
G.T. adiva
per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del
procedimento da lui introdotto.
d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor G. T.,
condannava il Ministero della giustizia a pagare, a titolo di equa
riparazione per l’eccessiva durata di un processo, protrattosi per
dodici anni oltre il termine ragionevole, la somma di euro 3.500,00 per
un ritardo di sette anni, dichiarando prescritto il diritto alla
riparazione del danno anteriore al quinquennio.
Avverso tale decisum,
il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, censurando il criterio
di determinazione dell’equa riparazione (commisurato al periodo di
ritardo, invece che all’intera durata del giudizio), oltre che la falsa
applicazione della normativa sulla prescrizione in materia di equo
indennizzo ex legge n. 89 del 2001.
Inquadramento della problematica
La problematica posta all’attenzione dei giudici della prima sezione della S.C. può essere sintetizzata nei seguenti termini:
– In caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, qual è il termine di prescrizione applicabile?
– Il diritto di chi ha subito un danno per irragionevole durata del processo ha natura indennitaria o risarcitoria?
–
In particolare, il diritto all’equa riparazione è soggetto
all’ordinaria prescrizione decennale o a quella breve dettata dall’art.
2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito?
La normativa Articolo 111 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni Legge 24 marzo 2001, n. 89 Capo II (Equa riparazione) Art. 2 (Diritto all’equa riparazione) 1. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Articolo 6 (Diritto a un equo processo) 1. sulla fondatezza di ogni accusa quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. a) b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) d) esaminare o far esaminare e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. Art. 2947 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno) Il Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In |
La risposta della Corte di Cassazione (sentenza 24.02.2010, n. 4524)
In sintesi, la risposta della S.C. è stata la seguente:
–
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il diritto ad
un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole
del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
non richiedendo l’accertamento di un illecito secondo la nozione
contemplata dall’art. 2043 cod. civ., e non presupponendo la verifica
dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente;
–
Esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se”
lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento
in una durata ragionevole, configurandosi l’obbligazione, avente ad
oggetto l’equa riparazione, non già come obbligazione “ex delicto”, ma
come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 cod.
civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di
obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico;
– Ne consegue, in tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall’art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.